Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44707 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44707 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHEN PENGFEI N. IL 05/12/1968
avverso la sentenza n. 6728/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tdl P.
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Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.09.2014 la Corte d’appello di Bologna ha confermato
la sentenza pronunciata il 13.05.2009 con cui il Tribunale di Bologna, all’esito di
giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato Chen Pengfei alla pena
(sospesa) di mesi 10 di reclusione e C 4.000 di multa per i reati, unificati in
continuazione, di cui agli artt. 12 comma 5 e 22 comma 12 D.Lgs. n. 286 del
1998, rispettivamente ascritti ai capi A e B della rubrica, consistiti nel favorire la
permanenza sul territorio dello Stato e occupare alle dipendenze della propria

21.03.2007.
2. Ricorre per cassazione Chen Pengfei, a mezzo del difensore, deducendo tre
motivi di gravame, coi quali denuncia:
– omessa applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione all’omessa
declaratoria della prescrizione, già maturata prima della pronuncia della sentenza
impugnata, del reato contravvenzionale di cui al capo B;
– omessa applicazione dell’art. 238 del codice di rito, con riguardo all’utilizzo per
la decisione dei verbali, acquisiti agli atti, delle dichiarazioni di numerosi
lavoratori cinesi rese in altri giudizi, in cui si era proceduto con rito direttissimo,
ai quali l’imputato non aveva partecipato, e in relazione alla cui formazione non
aveva perciò potuto interloquire;
– difetto di motivazione della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
La violazione dell’art. 22 comma 12 D.Lgs. n. 286 del 1998, ascritta all’imputato
al capo 6, all’epoca di commissione del fatto (21.03.2007) aveva natura
contravvenzionale, essendo stata trasformata in delitto solo in epoca successiva,
in forza della norma sopravvenuta di cui all’art. 5 comma 1-ter D.L. n. 92 del
2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008.
Il reato de quo, in base alla disciplina più favorevole all’imputato vigente al
tempo in cui fu commesso, è pertanto soggetto al termine massimo di
prescrizione di cinque anni (quattro anni aumentati di un quarto per effetto degli
eventi interruttivi, ex artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod.
pen., nel testo risultante dalla novella di cui alla legge n. 251 del 2005), che è
maturato il 21.03.2012, dopo la condanna di primo grado ma prima della
pronuncia della sentenza d’appello del 18.09.2014, e deve essere – per tale
causa – dichiarato estinto
La sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata senza rinvio in
conformità al disposto dell’art. 620 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., potendo
questa Corte procedere direttamente, mediante una semplice operazione r
1

ditta alcuni lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, reati accertati il

aritmetica priva di contenuto valutativo, all’eliminazione dell’aumento di pena
applicato ex art. 81 capoverso cod. pen. per il reato estinto, esattamente
determinato dal giudice di merito in mesi 2 di reclusione e C 1.333 di multa
(mesi 3 e C 2.000 ridotti di un terzo ex art. 442 cod.proc.pen. per la scelta del
rito abbreviato).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere
dichiarato inammissibile.
I verbali delle prove ritualmente formate in altri procedimenti penali sono

utilizzabili nel giudizio allo stato degli atti, a prova contratta, conseguente alla
scelta dell’imputato di farsi giudicare nelle forme del rito abbreviato: la norma di
cui all’art. 238, comma 2-bis, cod.proc.pen., evocata dal ricorrente, si limita a
sancire una mera inutilizzabilità fisiologica, limitata al dibattimento, dei verbali
delle dichiarazioni rese in altri giudizi da soggetti alla cui assunzione non ha
partecipato il difensore dell’imputato, come confermato dal successivo comma 4,
che prevede espressamente la possibilità di utilizzare, anche nel giudizio
dibattimentale, i relativi contenuti dichiarativi nei confronti dell’imputato che vi
abbia consentito; in caso di scelta del rito abbreviato, come avvenuto nella
fattispecie in esame, il consenso dell’imputato è stato prestato in via generale e
preventiva per effetto dell’accettazione di farsi giudicare sulla base di tutti gli atti
indicati nell’art. 442 comma 1-bis del codice di rito, e il ricorrente non è dunque
legittimato a far valere alcuna ammissibile doglianza sul punto.
3. Del tutto generico, e perciò radicalmente inammissibile, è infine il terzo
motivo di ricorso, che non indica nemmeno in cosa consisterebbe il dedotto vizio
di motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
22 comma 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 perché estinto per prescrizione ed elimina
la relativa pena di mesi due di reclusione e C 1.333 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 3/06/2015

legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e sono dunque

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