Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44706 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44706 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO ROCCO N. IL 30/09/1974
avverso la sentenza n. 290/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10.07.2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza pronunciata il 6.11.2013 dal Tribunale di Palmi che
aveva condannato l’imputato Gallo Rocco alla pena di anni 3 di reclusione e €
3.000 di multa, oltre statuizioni accessorie, per i delitti, unificati in
continuazione, di ricettazione e detenzione illegale di una pistola calibro 9 x 21,
con matricola punzonata e costituente perciò arma clandestina, nonché di
detenzione del relativo munizionamento nel numero di 50 cartucce, pistola e
munizioni rinvenute il 20.02.2013 nella disponibilità dell’imputato, occultate a

bordo dell’autovettura parcheggiata in un garage protetto da un cancello chiuso
con lucchetto che il Gallo aveva aperto agli inquirenti in occasione della
perquisizione che aveva condotto al sequestro dei corpi di reato.
2. Ricorre per cassazione Gallo Rocco, personalmente, deducendo con unico
motivo manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, lamentando
che non fosse stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della
riferibilità della pistola all’imputato, che era stata rinvenuta a bordo di
un’autovettura in stato di abbandono intestata ad altri soggetti, che ne avevano
avuto la pregressa disponibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, limitandosi a contestare
nel merito la responsabilità dell’imputato sulla base di considerazioni di fatto che
non si confrontano con le motivazioni puntuali e coerenti in forza delle quali
entrambe le sentenze di merito, con argomentazioni conformi che si saldano e
completano tra loro concorrendo a formare un unico corpo motivazionale (Sez. 3
n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), hanno ritenuto acquisita la prova che il
garage, nel quale si trovava parcheggiata l’autovettura Fiat Punto al cui interno
furono rinvenute la pistola e le cartucce, fosse nella esclusiva disponibilità del
Gallo, valorizzando, da un lato, la circostanza che l’ingresso al garage era
protetto da un cancello munito di lucchetto che lo rendeva inaccessibile agli
estranei, le cui chiavi erano in possesso del prevenuto che lo aveva aperto agli
inquirenti in occasione della perquisizione che aveva condotto all’accertamento
del reato, e richiamando, dall’altro, le dichiarazioni rese dal formale intestatario
della Fiat Punto (Papandrea Giuseppe) sulla sua avvenuta vendita al Gallo,
secondo una circostanza confermata dal fatto che il veicolo era custodito proprio
nel garage in uso esclusivo a quest’ultimo.
La natura aspecifica (oltre che di puro merito) del gravame, che discende
dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione integra, dunque, una
causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 36406 del
1

r-

27/06/2012, Rv. 2538939).
2. Il principio, evocato dal ricorrente, secondo cui la colpevolezza dell’imputato
deve risultare provata al di là di ogni ragionevole dubbio, costituisce un criterio
vincolante per il giudice di merito, la cui violazione non è denunciabile alla Corte
di legittimità in presenza – come nella fattispecie – di una congrua motivazione,
immune da vizi logici, dell’affermazione di responsabilità del prevenuto, alla
quale il Gallo non ha contrapposto nel corso del giudizio di merito, secondo
quanto emerge dal testo delle sentenze di primo e di secondo grado, una diversa

acquisiti agli atti del processo e non su generiche prospettazioni di natura
meramente ipotetica e congetturale, radicalmente inidonee a legittimare
qualsivoglia ammissibile deduzione di un vizio di motivazione sul punto (Sez. 5
n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).
3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 3/06/2015

individuazione del soggetto detentore della pistola, fondata su dati obiettivi

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