Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44701 del 09/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44701 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANZO ARMANDO N. IL 15/08/1967
avverso la sentenza n. 1413/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E • CE S QU I
che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito, per la patycivile, l’Avv
Udit i difie6sor Avv.
Data Udienza: 09/10/2013
-2RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da MANZO ARMANDO avverso la sentenza in data 7-7-2011
del Tribunale di Cosenza che,all’esito di giudizio abbreviatoplo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art.
mesi quattro di reclusione,la Corte di Appello di Catanzaropcon sentenza
385 cp. e p con la riduzione per il rito,lo aveva condannato alla pena di
in data II-6-20I2,confermava il giudizio di I” grado / ribadendo la comprovata respo4sabilità dell’imputato sorpreso in sede di controllo dei CC.
fuori dalla propria abitazione ove era sottiposto alla misura degli arresti
domiciliari come da ordinanza dell’AG di Cosenza in data 2-9-09.
Avverso tale sentenza il MANZO ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravamea mezzo del proprio difensore;
I)Violazione dell’art.606 co.I lett.c)per inosservanza di norme processua-
li stabulite a pena di nullità stante la nullità della notifica del decreto
di citazione innanzi al giudice di appello ,con conseguente nullità della
sentenza impugnatapemessa dopo una rinnovata notifica del decreto t anch’essa eseguita irregolarmente;
2)Violazione dell’art.606 co.I A lett.e) cpp. per insufficienza dell motivazione segnatamente in ordine alla sussistebza dell’elemento psicologico del
reato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondstezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma ritenuta equa di euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Ed invero,quanto alla doglianza in rito p trattasi di una censura del tutto
gratuita,posto chepalla stregua dell’esame degli atti consentito in questa
sede per la natura dell’eccezioneprisulta evidente che dopo la notifica
del decreto di citazione all’iputato innanzi alla Corte territoriale catanzarese,ritenuta irregolare tanto da rinviare il processo a altra data p in
tale data il nuovo decreto di citazione risulta ritu ,íìlmente e tempestivamente notificato al MANZO a mani della moglie capace e convivente,di guisa
che l a prescidere &all’assoluto mancanza dí eccezione a verbale da parte del
difensore in limite litis,i1 rapporto processuale va inteso ritualmente In_
staturato con esclusione di veruna violazione di diritto di difesa,in sede
di giudizio di merito innanzi al giudice di appello.
Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2),posto che l’impugnata
sentenza si è fatta motivato carico di rappresentare le ragioni anche logiche,di tempo e di spazio l supportanti la consapevole e volontaria condottg
illecita contestata al prevenuto in ordine al reato di evasione dagli arresti domicilaripricorrendone,pertanto,gli elementi costitutivi sia oggettivi che soggettivi (cfr.fol.2 sentenza impugnata).
Aíla stregua dei rilievi innanzi detti l va ribadita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge come da dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento del
le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
Così decisp in Romapil 9-10-2013