Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4470 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4470 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMPERATORI CARLO N. IL 09/03/1986
avverso la sentenza n. 4619/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che il la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado
che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui
all’art. 186 c. d. s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio
motivazionale in ordine alla mancata apposizione della firma sul verbale di contestazione con

generiche, oltre alla conversione della sanzione in pena pecuniaria;
– che le ulteriori censure sono genericamente formulate, in violazione della regola attinente alla
formulazione specifica dei motivi, oltre che manifestamente infondate in ragione della congrua
motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014

Il Consigliere estensore

Il P;,esidente

riferimento al rifiuto di assistenza del difensore e sulla mancata concessione delle attenuanti

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