Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 447 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 447 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Capuano Anna, nata a Bacoli (Na) il 27.5.62
imputata artt. 44/c, 93, 95 D.P.R. 380/01, 181, comma 1 bis d.lgs 42/04 e 349 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14.1.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena
di 6 mesi di reclusione e 400 € di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 44/c, 93, 95 D.P.R.
380/01, 181, comma 1 bis d.lgs 42/04 e 349 c.p.;
Rilevato che la presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia
motivato adeguatamente sulla assenza di cause per un proscioglimento;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
motivazione sui punti non controversi della decisione”
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,

Data Udienza: 25/10/2013

Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)

implicita motivazione” a riguardo

“essendo sufficiente anche una

(sei. v15.4.99, Barba, Rv. 213633);

Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che «come si
evince dal verbale di sequestro preventivo» non ricorrono le condizioni per applicare l’art. 129
c.p.p.;
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dellal
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1500 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

P.Q.M.

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