Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44697 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44697 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Rocco Rizza, nato a Caltagirone il 02/08/1977
avverso la sentenza del 15/06/2012 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
V. Scadaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito

l’avv. Massimo Favara, che si è riportato al ricorso chiedendone

l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15/06/2012, in parziale
riforma della pronuncia del Gup di quel Tribunale del 07/07/2011, confermata la
responsabilità di Rocco Rizza in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, riguardante la detenzione a fini di spaccio di cocaina per un
peso complessivo di grammi 41, ha concesso in suo favore le attenuanti
generiche, rideterminando la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro
14.000 di multa.
2. Con il primo motivo di ricorso la difesa rileva vizio di motivazione della
sentenza in relazione all’accertamento della destinazione allo spaccio della
sostanza, ed alla conseguente affermazione di responsabilità, poiché la verifica è
fondata esclusivamente sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, che
costituisce da solo elemento di valutazione non significativo.

Data Udienza: 08/10/2013

La Corte di merito ha poi argomentato sulle modalità di rinvenimento
dello stupefacente -nascosto nella leva del cambio dell’autovettura condotta
dell’interessato- senza apprezzare che la sostanza non era già preconfezionata in
dosi e che non era stata accertata la presenza di attrezzature per la pesatura ed
il confezionamento della sostanza, elementi tutti richiamati nell’atto d’appello,
che la giurisprudenza solitamente ritiene rilevanti al fine di verificare la finalità
della detenzione. Si richiamano inoltre precedenti di legittimità che avevano

ritenuto applicabile l’attenuante del comma 5 della norma incriminatrice, in casi
di concentrazione di purezza della sostanza maggiore di quella accertata nella
specie, concludendo per la contraddittorietà della decisione raggiunta nel caso
concreto.
Si deduce inoltre errore di fatto compiuto dalla Corte territoriale nel
quantificare, sulla base della documentazione acquisita, in C 300 medi mensili la
retribuzione percepita dall’interessato, ritenuta incompatibile con la presenza di
una scorta di stupefacente nel quantitativo indicato; in senso contrario si segnala
la presenza di numerose buste paga che consentono di quantificare il reddito
medio in oltre C 1000 al mese, elemento che permette una valutazione opposta
rispetto a quella svolta dalla Corte di merito.
3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e difetto di
motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al
comma 5 della norma incriminatrice, in quanto la Corte di merito, pur
richiamandosi formalmente a principi di legittimità, ha contraddittoriamente
svalutato la minima offensività della condotta dell’imputato che può ricavarsi
dall’accertamento del suo stato di tossicodipendenza, situazione che impone di
ritenere parte del quantitativo rinvenuto finalizzato all’uso personale, così
permettendo di ridurre l’entità della sostanza destinata alla cessione. Anche sotto
tale profilo si lamenta la mancata considerazione della condizione di lavoro
dell’interessato, del complesso dei suoi guadagni e conseguentemente
dell’omessa valutazione dei criteri indicati dalla norma invocata al fine di
inquadrare correttamente l’azione compiuta.
In proposito si ritiene che la Corte abbia dato ingiustificato rilievo al
superamento del quantitativo soglia identificato dal Ministero della salute per la
determinazione della dose media giornaliera, al fine di escludere l’ipotesi
attenuata invocata, ed ha invece omesso la considerazione del rilievo attribuito
dalla giurisprudenza al peso complessivo netto della sostanza stupefacente e
dalle modalità di confezionamento, elementi di fatto la cui considerazione si è
ripetutamente ritenuta essenziale al fine del corretto inquadramento della
condotta realizzata.
2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 48835/2012

Y

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

La Corte di merito risulta aver approfonditamente analizzato le

deduzioni difensive poste a sostegno dell’uso personale della sostanza
escludendone la ricorrenza sulla base di plurimi elementi di fatto convergenti, in
relazione ai quali si è dato conto dell’errore in cui era incorso il giudice di primo
grado nell’interpretare le analisi svolte sull’interessato, al fine dell’accertamento

dichiarazioni rese dall’interessato, che datavano a pochi mesi prima dei controlli
tale sua soggettiva condizione.
Partendo da tale premessa di fatto la Corte territoriale, con motivazione
completa e coerente, ha posto in luce tutti gli elementi di segno contrario alla
destinazione personale, costituiti dalle modalità di occultamento e
confezionamento della sostanza, dal suo quantitativo complessivo, dall’entità
degli introiti economici dell’interessato, dall’incompatibilità di una scorta di tale
livello, stante la deperibilità della sostanza, situazione di fatto che risultano
coerentemente analizzate, e univocamente dimostrative in fatto
dell’inattendibilità dell’assunto difensivo.
Deve escludersi sul punto la rilevanza determinatrice della presenza di un
errore nell’individuazione del reddito medio dell’interessato, poiché risulta
dirimente a tal fine l’osservazione svolta in ordine alla risalenza del periodo
lavorativo dell’interessato, limitato ad un arco complessivo di circa sei mesi ed
ormai cessato da due mesi al momento del controllo; tale dato, la cui aderenza
al reale non ha costituito oggetto di contestazione nel ricorso, risulta
autonomamente idoneo a sorreggere la valutazione di incompatibilità economica
dell’acquisto espressa nella pronuncia.
3. La Corte territoriale risulta aver fatto buon governo anche dei canoni di
valutazione della gravità del fatto, al fine di escludere l’applicabilità dell’invocata
attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 poiché
partendo da un dato indicativo, quale quello ponderale, ha poi effettuato una
valutazione concreta sulla situazione di fatto accertata, riguardante l’assunto
stato di tossicodipendenza, che con la costante necessità di introiti che impone,
mal si concilia con l’assenza di un’attività lavorativa in corso, per inferirne la
deduzione del ricorso costante alla cessione per garantire il proprio fabbisogno.
La valutazione svolta risulta completa e coerente e saldamente ancorata a
circostanze di fatto che non vengono contestate, che escludono sia il dedotto
difetto di motivazione, che la denunciata violazione di legge, poiché come più
volte affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 6732 del

3

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 48835/2012

della sua qualità di tossicodipendente, verificandone la qualità, in linea con le

Sabatino, Rv. 251942) la pluralità di

22/12/2011, dep. 20/02/2012 imp.

parametri indicativi della minima entità del fatto, concernente sia l’azione mezzi, modalità e circostanze della stessa-, che l’oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa-,
se da un canto garantisce l’analisi completa della fattispecie, dall’altro impone
che, in assenza di uno degli elementi favorevoli ivi elencati, debba escludersi

rende pertanto pienamente conforme alla previsione normativa la valutazione
posta a base della decisione impugnata.
4. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/10/2013.

l’inquadramento dei fatti nella disposizione invocata; tale criterio ricostruttivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA