Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44692 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44692 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zanfardino Aniello n. il 15.1.1974
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Napoli
del 16.10.2013
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’annullamento
con rinvio del prowedimento impugnato.

Data Udienza: 16/10/2013

2. La sentenza di legittimità assume un’efficacia preclusiva rispetto alla nuova
iniziativa impugnatoria del ricorrente, che non ha sottoposto al giudice territoriale
effettivi elementi di novità rispetto alle questioni sulle quali si è già formato il
giudicato cautelare.
.Sotto un primo profilo, va rilevato che il Tribunale non afferma affatto rirrilevanza
del novum nelle valutazioni del caso, sottolineando anzi ripetutamente l’assenza di
elementi di novità nelle deduzioni difensive formulate con l’appello cautelare, rispetto
a quelli già sottoposti al Tribunale con la precedente istanza di riesame;
3.1. In secondo luogo, la pressoché esclusiva prospettiva della violazione dei principi
in materia di giudicato (o “giudicando”) cautelare, ha indotto il ricorrente a non
indicare in nessun modo quali concreti elementi di novità sarebbero emersi dalla
documentazione acquisita dal giudice territoriale nel corso del nuovo incidente
cautelare, impedendo qualunque apprezzamento in ordine ad eventuali vizi
motivazionali sul punto del provvedimento impugnato. Né varrebbe il semplice
“rinvio” alla produzione allegata al ricorso, perché la difesa non argomenta in alcun
modo sui suoi contenuti, e sugli specifici elementi di novità che ne potessero
emergere rispetto alle questioni già coperte dal giudicato cautelare.
3.2. In tale situazione, sarebbe già applicabile il principio formulato in Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 20297 del 13/05/2010 ,De Simone, richiamata dal Tribunale, secondo cui
è inammissibile in assenza di nuovi elementi, per la preclusione derivante dalla
situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza deI 23.4.2013, il tribunale della Libertà di Napoli, decidendo
sull’appello proposto nell’interesse di Zanfardino Angelo ai sensi dell’art. 310 c.p.p.,
confermava l’ordinanza del gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva
rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dallo stesso Zanardino ex art. 297 co
3 c.p.p..
2. Rilevava il Tribunale, che nessun elemento nuovo era stato prospettato dalla
difesa rispetto a quelli già valutati dallo stesso Tribunale a seguito dell’istanza di
riesame proposta dallo Zanfardino in relazione agli stessi provvedimenti restrittivi
asseritamente emessi in violazione del divieto di contestazioni a catena,
concludendone che, in assenza di nuovi elementi , e considerando la pendenza del
ricorso per cassazione contro il provvedimento già emesso in sede di riesame,
operasse la preclusione determinata dalla litispendenza, indipendente dal giudicato
cautelare.
3. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo, con l’unico motivo, la
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del prowedimento
impugnato.
I giudici del riesame, dopo avere disposto l’acquisizione di una serie di atti al fine di
valutare la sussistenza degli estremi della retrodatazione, avrebbero
contraddittoriamente e illegittimamente ripiegato sulla preclusione da “giudicando”
cautelare, senza tenere conto che in materia domina comunque il principio della
rilevanza del novum, per il quale le preclusioni processuali non possono determinarsi
solo in funzione dellIdentità del fatto, ma anche degli elementi di valutazione
oggetto degli accertamenti giudiziari a confronto.
Considerato in diritto
1.Va preliminarmente rilevato che con sentenza nr. 26775 del 2013 la Corte di
cassazione ha rigettato il ricorso già in precedenza proposto dallo stesso Zanfardino
per lamentare la violazione dell’art. 297 co 3 c.p.p. con riferimento alle medesime
ordinanze cautelari oggetto della presente impugnazione di legittimità.

cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento
applicativo sia stato già confermato dall’ordinanza di riesame impugnata con ricorso
per cassazione non ancora preso in esame; ancor più tanto deve quindi ritenersi per
la soprawenuta pronuncia del giudice di legittimità, sfavorevole al ricorrente, che
sostituisce alla preclusione da litispendenza quella da giudicato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali La cancelleria dovrà
prowedere agli adempimenti di cui all’art. 94 co 1 ter disp. Att. C.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si
provveda a norma dell’art. 94 co 1 ter disp. Att. C.p.p.
Così dTo ii Roma, nella camera di consiglio, il 16.10.2013.
Il oonialireI relre

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