Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44691 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44691 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sulla richiesta di rimessione del procedimento penale nr. 333/2009 R.G.N.R. proposta da:
Moretti Leonardo n. l’ 8.10.1962
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso

Data Udienza: 16/10/2013

In fatto e in diritto
Letta la richiesta di rimessione del procedimento nr. 333/2009 rgnr, pendente presso il
tribunale di Orvieto, formulata dall’imputato Moretti Pietro ai sensi dell’art. 45 c.p.p.;
ritenuto che il ricorrente oltre a dedurre in termini assolutamente generici la presunta
incompetenza funzionale del Tribunale di Orvieto, che di per sé non ha nulla a che fare con
i presupposti della rimessione, si limita senz’altro a fare riferimento alla documentazione
allegata alla richiesta, dalla quale dovrebbe desumersi “la gravissima situazione locale”,
asseritamente “sintomatica del sospetto (più che legittimo) che l’ufficio giudiziario.. .abbia
(?) ripetute mancanze di imparzialità” nei suoi confronti, senza indicare, nemmeno
sommariamente, il contenuto degli atti richiamati, al fine di consentire l’autonoma
individuazione dei fatti processuali o extraprocessuali rilevanti nelle valutazioni del caso;
mentre non è dato di apprezzare, nei termini formulati, il rilievo, privo di qualunque
riferimento processuale e in nessun modo documentato, relativo alle indagini che “gli stessi
giudici menzionati nel manoscritto” starebbero svolgendo nei confronti dei carabinieri
denunciati dal richiedente, iniziativa che potrebbe anche implicare un controllo di legalità
sull’operato dei militari interessati e della quale il Moretti non avrebbe quindi motivo alcuno
di dolersi;
ritenuto che la sostanziale assenza di motivi rende originariamente inammissibile la
richiesta, insuscettibile di essere “integrata” dalla memoria successivamente depositata
dall’interessato ben oltre i termini di cui all’art. 46 co 1 c.p.p., che comunque, nella
confusa e alluvionale prospettazione di presunte vessazioni subite dal richiedente ad opera
di magistrati e forze dell’ordine, non segnala affatto “gravi situazioni lo -cali”, rilevanti ai fini
dello spostamento della sede processuale alla stregua delle indicazioni contenute nell’art.
45 c.p.p. ma situazioni “interne” all’ufficio giudiziario deponenti al più nel senso
dell’indicazione di una mancanza di imparzialità dei giudici non dovuta a condizionamenti
ambientali e denunciabile semmai con altri rimedi processuali (nel senso che la grave
situazione locale che caratterizza la rimessione del processo è necessariamente costituita da
un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto
pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i
comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto
dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di
imparzialità dell’intero ufficio giudiziario, cfr. ad es., Sez. 4, Sentenza n. 35854 del
28/09/2006, Imputato: Alvaro e altro).
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la co danna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1011,00 alla Cassa delle
Ammende (art. 48 co 6 c.p.p.) , commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammend •
Così de o in Roma, nella camera di consiglio, il 16.10.2013.
Il •
dente
icilie e relatre

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