Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44687 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44687 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATONI LUCIANO N. IL 14/02/1966 parte offesa nel procedimento
c/
GARDINI MARIO N. IL 04/08/1966
BIANCHI MASSIMO N. IL 11/10/1949
avverso il decreto n. 11351/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
03/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/10/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Luciano Catoni, persona offesa nel proc
pen. N. 17119/10 rgnr a carico di Gardini Mario e altro per il reato di truffa, avverso il decreto di
archiviazione degli atti emesso de plano dal gip del Tribunale di Bologna il 3.10.2012 previa
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione dello stesso ricorrente;
ritenuto che è in effetti impugnabile con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente
di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato
ai sensi dell’art. 410c.p.p., perché l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità
sacrifica il diritto al contraddittorio della persona offesa in termini equivalenti o maggiormente
lesivi rispetto all’ipotesi di mancato awiso per l’udienza camerale, sicché il predetto vizio del
prowedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art.409 comma 6 c.p.p.
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 p.c. in proc. Testa ed altri);
ritenuto che il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, è tenuto a verificare se
l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410, comma primo, cod. proc. pen., di
indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l’esclusione di
ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti
l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta
inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di
reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del
procedimento camerale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21236 del 05/04/2012 P.O. in proc. Lauritano);
Ritenuto peraltro che nel caso di specie il gip ha in sostanza compiuto una pregiudiziale
valutazione prognostica di merito sul possibile esito dei mezzi di prova indicati dall’opponente, che
non possono considerarsi manifestamente superflui o non pertinenti al tema di indagine, attenendo
al grado di informazione ricevuto dalla persona offesa sulla situazione finanziaria della società
amministrata dagli indagati;
ritenuto pertanto che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con la trasmissione
degli atti al tribunale di Bologna per il corso ulteriore
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione d li atti al tribunale di
Bologna pey il corso ulteriore
Così de Oso in poma, nella camera di consiglio, il 16.10.2013.
Il P
nte
Il consigliei-e relatore

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