Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44684 del 20/09/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44684 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSIO ANTONIO N. IL 05/07/1985
avverso l’ordinanza n. 613/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/seettte le conclusioni del PG Dott. K, r”. O
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Uditi difensor Avv.;
C-44
(-73
Data Udienza: 20/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 12.6.2012, dichiarava l’inammissibilità
dell’appello proposto da Ambrosio Antonio avverso la sentenza del Tribunale di Milano del
29.6.2011 per difetto di specificità dei motivi. Avverso la pronuncia propone ricorso per
cassazione l’imputato. Deduce che erroneamente l’impugnazione era stata ritenuta
inammissibile per difetto di specificità, essendo diretta a richiedere una rivalutazione della
sanzionatorio.
Il ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Corte ( Cass. Sez. 1, n. 12066 del 1992 Rv 193438; Sez. 2 N.
36406 del 2012 Rv. 253893; Sez. 3 n. 1470 del 2012 Rv. 254259) in materia di
impugnazioni, non possono applicarsi, in punto di genericità, all’appello, gli stessi parametri
che operano rispetto al ricorso per cassazione. Infatti, nell’ambito del giudizio di appello è
sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede
che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Ciò in quanto
con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sé soli,
l’individuazione dei punti della sentenza oggetto dell’impugnazione dà al giudice di appello la
possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite
del punto impugnato. Se è vero che le norme in materia d’impugnazione sono ispirate ad un
principio di articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi
esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, tale formalismo non deve però
essere esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi
dell’atto d’impugnazione, pena la mortificazione del principio del favor impugnationis.
L’atto d’impugnazione, come più volte affermato da questa Corte (Cass. N. 42764 del
2003 Rv. 226934, N. 42411 del 2009 Rv. 245392, N. 22716 del 2010 Rv. 247967;
N. 29235 del 2010 Rv. 248205) deve essere valutato nel suo complesso perché solo
attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi,
la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio .Non appare quindi giustificata la
decisione di dichiarare inammissibile l’appello del ricorrente, in quanto il relativo atto di
impugnazione conteneva la specifica indicazione delle ragioni dell’impugnazione (obiezioni in
merito alla perizia svolta e all’evolversi della situazione mentale dell’imputato). Né può
affermarsi che tali censure erano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado,
poiché tale rilievo, se è pertinente nell’ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce
motivo di “aspecificità” la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non può essere utilizzato con
riferimento al giudizio di appello in considerazione dell’effetto devolutivo dei motivi di
situazione psichica in cui versava al momento dei fatti e una riconsiderazione del trattamento
impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e
punti impugnati. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con
conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano.
Così deliberato in Roma il 20.9.2013
Giovanna VERGA
Antonio
IN
Il Consigliere estensore