Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44683 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44683 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Lecca Luigina nata il 07.12.1921
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari, n 15/2013 del
14.02.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

1

Data Udienza: 10/07/2013

sentite le richieste del

Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per il rigetto del
ricorso ;
udito per l’imputata,i1 difensore di fiducia avv. Maurilio Pioreschi, che si è
riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento .

1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , che ha confermato il
provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari , il 21.01.2013,
con il quale , nei confronti di Portoghese Albino e Lecca Luigina, in
relazione al reato di cui agli artt.110 cod.pen,12 quinquies D.L. n.306 del
1992 , commesso in Cagliari dal 27 giugno 2001 ad oggi , per cui gli
stessi sono indagati , è stato disposto il sequestro preventivo del
seguente bene :
– immobile sito in Villasimius via delle Mimose nn. 1 e 3, porzione di villa
bifamiliare distinta al NCEU al Foglio 29 particella n, 138 piano TI categoria A/2
vani 5,5 e relative pertinenze, fittiziamente intestato a Lecca Luigina, ma di
proprietà di Portoghese Albino,

ricorre, nell’interesse di Lecca Luigina, il difensore di fiducia avv. Maurilio
Prioreschi, chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo:
1) Il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,
in relazione alla ritenuta sussistenza di una interposizione fittizia, anche
in connessione con il concetto di disponibilità di cui all’art. 12 sexies D.L.
n. 306/1992;

censura il ricorrente come manifestamente illogiche le

motivazioni che hanno indotto il giudice a ritenere la interposizione
fittizia, non essendo stata dimostrata una signoria di fatto sul bene da
parte dell’interposto Portoghesi Albino, elemento di fatto indispensabile
per il configurarsi della interposizione;
2)

il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,

in relazione alla ritenuta insussistenza di risorse economiche e reddituali
in capo alla ricorrente : censura il ricorrente la motivazione nel punto in
cui afferma l’inadeguatezza delle risorse finanziarie dell’indagata,nel
protrarsi del tempo, a sostenere l’acquisto dell’immobile posto sotto

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RITENUTO IN FATTO

sequestro , pur avendo la stessa dimostrato di aver percepito negli anni
passati un reddito regolare da lavoratore dipendente: inoltre censura
come diabolica la prova richiesta all’indagata per giustificare
compiutamente il suo acquisto, avvenuto in tempi non recenti.
3) il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,
in relazione al mantenimento del sequestro sull’intero bene e la violazione
e falsa applicazione dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 perché le tesi

lecita a partecipare all’acquisto e pertanto il sequestro avrebbe dovuto
essere limitato alla sola “quota ideale” del bene acquistato con fondi di
cui si riteneva non fosse stata data “giustificazione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non può essere accolto perché manifestamente infondato , in
quanto contrario ad una disposizione di legge.
2.1

E’ nota, infatti, la giurisprudenza di questa Corte , qualificata e

consolidata, perché uniforme e datata , secondo cui il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art.325 co
1 cod.proc.pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento
o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice.( SS.UU n. 25932 del 2008

difensive hanno dimostrato, almeno in parte, la disponibilità economica

Rv. 239692; SS.UU n. 25933 del 2008;SS.UU. n. 5876 del 2004 Rv.
226710 ; n. 11292 del 2002 Rv. 221437; n. 24250 del 2003 Rv.
225578, n.. 8434 del 2007 Rv. 236255).
2.2 Ne consegue che non possono essere dedotti ,con il predetto mezzo
di impugnazione , vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di
violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost., e art. 606 cod. proc.
pen., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606,

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)1\

lett. e), cod. proc. pen. (così Cass., sez. 6 sent. n. 24250 4/4/2003 4/6/2003 riv. 225578 ric P.M. in proc. De Palo).
2.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, ricorre il vizio di
violazione di legge quando la motivazione è del tutto assente o
meramente apparente, non avendo neanche i minimi requisiti per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal
giudice a supporto della decisione presa, venendo in tal modo a mancare

che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
2.4 Non è certamente questo il caso qui all’esame. Nel provvedimento
impugnato ,infatti, il Giudice, dopo aver richiamato le motivazioni
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di
Portoghese Albino ,nipote della Lecca, resosi latitante in Italia, e ristretto
a Panama, in attesa di estradizione , per i reati di associazione per
delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente di cui alli art.
74, commi 1°- 3° e 4°, DPR 309/90 e reati satelliti, ha dato atto anche
degli altri numerosi provvedimenti ablativi riguardanti il
detenuto personalmente dallo stesso Portoghese,

patrimonio
ovvero per

interposizione della compagna,Gessa Maria Caterina, o dei familiari più
stretti, dei quali è stata adeguatamente motivata la incapienza economica
ad acquisire, autonomamente, i beni sottoposti alla misura cautelare
reale.
3.11 ricorso, per i motivi che precedono, va ,pertanto, dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del

un elemento essenziale del provvedimento e così violandosi il disposto

procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di €
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)1

1.0**,00 ‘n favore della Cassa delle ammende.
Così liecis in o a, camera di consiglio del 10 luglio 2013

( M B.T« a.- )

Il Pre ente
( A. Pr

)

Il C. si ere z.terlsore

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