Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44682 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44682 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Broi Antonia nata il 28.11.1950
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari, n 16/2013 del
14.02.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

Data Udienza: 10/07/2013

sentite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per il rigetto del
ricorso ;
udito per l’imputata, l’avv Maurilio Pioreschi,che si è riportato ai motivi
del ricorso, chiedendone l’accoglimento

1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , che ha confermato il
provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari , il 21.01.2013,
con il quale , nei confronti Broi Antonia , madre di Portoghese Albino,
indagata del reato di cui agli artt.81 cpv, 648 bis cod.pen, commesso in
Cagliari dal 1999 al 27 maggio 2001, è stato disposto il sequestro
preventivo del seguente bene :

locale commerciale sito in Cagliari in via Savoia n. 1 distinto al M I al Foglio 18

particella 2641 sub 1 z.c, categoria C71 classe 12 mq 102 fittiziamente intestato
a Broi Antonia, ma di proprietà di Portoghese Albino,

ricorre

il difensore di fiducia dell’indagata, avv Maurilio Prioreschi,

chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo:
1) Il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,
in relazione alla ritenuta sussistenza di una interposizione fittizia, anche
in connessione con il concetto di disponibilità di cui all’art. 12 sexies D.L.
n. 306/1992; il ricorrente censura come manifestamente illogiche le
motivazioni che hanno indotto il giudice a ritenere l’ interposizione fittizia
male interpretando i principi giurisprudenziali che regolano la materia ,
non essendo stata dimostrata una signoria di fatto , priva di valida
giustificazione giuridica, sul bene da parte dell’interposto, elemento di

RITENUTO IN FATTO

fatto indispensabile per il configurarsi della interposizione fittizia a
tenore delle decisioni della Corte Suprema.Inoltre il bene non è stato
ceduto in locazione al Portoghese ma ad una società allo stesso
riconducibile. Ciò, secondo il ricorrente, rende inammissibile la confisca
atipica, che , secondo il dettato della Corte di Cassazione,può essere
disposta solo nei confronti della persona fisica del condannato;

2

1

2)

il vizio di motivazione , ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in

relazione alla ritenuta insussistenza di risorse economiche e reddituali in
capo alla ricorrente, per procedere all’acquisto del bene.Lamenta il
ricorrente che si configura come diabolica la prova richiesta all’indagata
per giustificare compiutamente il suo acquisto, non essendo stata
ritenuta sufficiente l’allegazione della quota parte di risarcimento
conseguito dall’indagata ,con gli altri familiari, ma con una motivazione

3) il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,
in relazione al mantenimento del sequestro sull’intero bene e la violazione
e falsa applicazione dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 perché le tesi
difensive hanno dimostrato, almeno in parte, la possibilità economica di
partecipare all’acquisto e pertanto il sequestro avrebbe dovuto essere
limitato alla

“quota ideale” del bene acquistato con fondi di cui si

riteneva non fosse stata data “giustificazione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non può essere accolto perché manifestamente infondato , in
quanto contrario ad una disposizione di legge.
2.1 E’ nota, infatti, la giurisprudenza

di questa Corte , qualificata e

consolidata, perché uniforme e datata ,

concernente il ricorso per

cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio , ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art.325 co
1 cod.proc.pen.. Ha chiarito la Corte Suprema che, in tale nozione,
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante
o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal
giudice.( SS.UU n. 25932 del 2008 Rv. 239692; SS.UU n. 25933 del
2008;SS.UU. n. 5876 del 2004 Rv. 226710 ; n. 11292 del 2002 Rv.
221437; n. 24250 del 2003 Rv. 225578, n.. 8434 del 2007 Rv.
236255).Da tanto consegue che non possono essere dedotti ,con il

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illogica e carente.

predetto mezzo di impugnazione , vizi della motivazione, non rientrando
nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost., e
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di
ricorso dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così Cass., sez. 6 sent. n.
24250 4/4/2003 – 4/6/2003 riv. 225578 ric P.M. in proc. De Palo).
Ala luce della predetta giurisprudenza, ricorre il vizio di violazione di

non avendo neanche i minimi requisiti per rendere comprensibile la
vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice a supporto della
decisione presa, venendo in tal modo a mancare un elemento essenziale
del provvedimento e così violandosi il disposto che impone la motivazione
dei provvedimenti giurisdizionali.
Nel caso in esame, peraltro, la motivazione dell’ordinanza ,che richiama
anche il provvedimento genetico è sostanzialmente congrua e diffusa, sia
sotto il profilo del fumus commissi delicti , sia pure nei limitati confini del
quadro probatorio richiesto per la misura reale , sia sotto il profilo che
attiene

al periculum in mora. . Il Tribunale,infatti, ricollegandosi alla

vicenda principale che vede Albino Portoghese , figlio della Broi, indagato
per associazione a delinquere volta al narcotraffico ed attinto da una
misura cautelare personale in carcere ed ,in atto, detenuto in Panama in
attesa di estradizione, ha dato atto dei numerosi provvedimenti di
sequestro preventivo che hanno colpito il patrimonio del Portoghese,
detenuto personalmente a per interposizione dei familiari piu stretti, dei
quali è stata adeguatamente motivata la incapienza economica ad
acquisire i beni sottoposti alla misura cautelare reale.
3.11 ricorso, per i motivi che precedono, va ,pertanto, dichiarato
inammissibile: .ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

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legge quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così d cise in R ma, camera di consiglio del 10 luglio 2013

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