Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44681 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44681 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bidognetti Claudio
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di S.Maria Capua Vetere, n
303/2012 del 14.01.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

1

Data Udienza: 10/07/2013

sentite le richieste del

Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1.

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ,che ha confermato

Capua Vetere il 25.9.2012 ,nei confronti di Bidognetti Claudio,nell’ambito
del procedimento penale n.169 del 2010, nel corso del quale l’imputato è
stato condannato alla pena di nove anni e mesi sei di reclusione ed euro
3.400,00 di multa, per i reati di riciclaggio e di truffa in danno dell’Ente
pubblico , entrambi aggravati dal fine di mafia , avente ad oggetto il
conto corrente n.27/776 in essere presso il Banco di Napoli ,filiale di Villa
Literno, ricorre ,nell’interesse del Bidognetti , il difensore di fiducia
avvocato Massimo Biffa,che chiede l’annullamento del provvedimento
deducendo, quale unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione
della legge processuale penale in relazione agli artt. 125 e 316
cod.proc.pen.
1.2 Deduce in particolare il ricorrente che non sussiste il periculum che
venga a mancare o si disperda la garanzia a tutela delle somme dovute
all’erario per le spese del procedimento ,posto che il conto corrente
caduto in sequestro, intestato esclusivamente al Bidognetti, mai in
precedenza gravato da provvedimento ablativo, difformemente da quanto
dichiarato nel provvedimento impugnato,riporta un saldo negativo e
pertanto non serve al fine di garantire alcun pagamento. Sotto altro
profilo,poi, non sussiste alcuna esigenza di conservazione delle somme a
garanzia del credito vantato dal custode giudiziario, già in precedenza
liquidato e comunque l’incapacità del patrimonio del Bidognetti a
garantire le ragioni creditorie dei legittimati non è mai stata realmente
accertata rispetto agli altri beni sottoposti a sequestro conservativo
sicchè indiscriminato si appalesa il provvedimento ,in uno dei requisiti
essenziali dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

l’ordinanza di sequestro conservativo, emessa dal Tribunale di S. Maria

D
2.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile perché prospetta nuovi temi di merito, improvvidamente
sottoposti all’esame diretto della Corte di legittimità che, attesi i limiti
propri del giudizio di legittimità, non ha modo di procedere al vaglio di
quanto dedotto.
2.1 Va inoltre rilevato , come secondo profilo di inammissibilità

garantire il dovuto è circostanza che rende insussistente il concreto
interesse a ricorrere avverso il provvedimento ablativo .
3. Pertanto , per i motivi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di C
1.0 ,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così

in R

Il C

a, camera di consiglio del 10 luglio 2013
sterrsore

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Il Pr s sente
(

est pi o )

dell’impugnazione , che la dedotta incapienza del conto corrente a

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