Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44680 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44680 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 10/07/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Vacarciuc Alexei nato in Moldavia il 29.3.1978
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova , n 129/2013 del
12.3.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

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Pubblico Ministero in persona del Sostituto

sentite le richieste del

Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso ;
udito per l’imputato, l’avv. Ubaldo Papalia,difensore d’ufficio, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;

1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , che ha confermato quella
emessa dal GIP del Tribunale di Genova del 23.02.2013, con la quale
veniva disposta la misura cautelare personale della custodia in carcere
per Vacarciuc Alexei, accusato di rapina e lesioni personali aggravate,
ricorre personalmente l’indagato,chiedendo l’annullamento del
provvedimento e deducendo , preliminarmente, l’incostituzionalità degli
artt.27 e 294 cod.proc.pen. per violazione degli artt.3 e 25 co 1 Cost.
nella parte in cui non stabiliscono l’obbligatorietà dell’interrogatorio di
garanzia a seguito della rinnovazione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere o di applicazione degli arresti domiciliari. Lamenta,
poi, la violazione dell’art.606 co 1 lett.c) cod.proc.pen. perché
l’ordinanza genetica non contiene una compiuta descrizione del fatto
addebitato , e, nonostante l’eccepita nullità ,invocata ai sensi dall’art.
292 co 2 lett.b) cod.proc.pen. , il Tribunale del riesame , erroneamente,
non la ha dichiarata. Lamenta,infine, che la mancata descrizione del
fatto e il mancato interrogatorio dell’indagato ,dopo la riemissione
dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice competente, ha
impedito il pieno esercizio del diritto di difesa

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
2.1 E’ manifestamente infondata

l’eccezione di incostituzionalità degli

artt.27 e 294 cod.proc.pen.

2

,

Le Sezioni Unite di questa Corte , con la decisione n. 39618 del 2001,
(cui hanno fatto seguito la n. 29924 del 2007 Rv. 237697, n. 46029 del
2008 Rv. 241773;n. 3399 del 2009 rv 245836 ) si sono già pronunciate
negativamente sulla necessità di un nuovo interrogatorio dell’indagato in
conseguenza della riemissione del provvedimento restrittivo emesso da
giudice territorialmente incompetente.
2.2 Nell’esaminare la questione le Sezioni Unite hanno proceduto dal

fissato dall’ art. 26 c.p.p., secondo il quale le prove acquisite in violazione
delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che
siano state rispettate le regole sulla loro assunzione e della loro funzione.
Hanno, perciò, deciso che il verbale ed il contenuto dell’interrogatorio
legittimamente reso al Giudice che, contestualmente o successivamente,
si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed
utilizzabili, dei quali il Giudice dichiarato competente deve tenere conto
nel momento in cui valuta la necessità o l’opportunità di emettere, a
carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma
ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o
interdittiva. Pertanto l’autonomia dell’ordinanza pronunciata ai sensi
dell’art. 27 c.p.p., rispetto a quella emessa dal Giudice dichiaratosi
incompetente, è garantita dalla pienezza dei poteri che il Giudice esercita
nella valutazione della sussistenza dei fatti, dei gravi indizi di
colpevolezza dell’indagato e delle esigenze cautelari, senza
condizionamento alcuno derivante dalle valutazioni del Giudice poi
dichiaratosi incompetente. E’ stato, anche, precisato che il principio
secondo cui l’ ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell’art.
27 c.p.p., emessa rebus sic stanti bus ,

principio di conservazione degli atti compiuti dal giudice incompetente,

senza cioè contestazione di

fatti nuovi o indizi gravi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in
parte diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento adottato dal
Giudice incompetente , non perde efficacia per il mancato espletamento
di nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p., non
confligge con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sia con
riguardo all’organo che procede, perché non può considerarsi effettuato
da organo diverso dal “Giudice naturale” perché il Magistrato che ha
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n

assunto l’interrogatorio era, in quel momento, il Giudice previsto
dall’ordinamento e preposto dalla legge all’assunzione dell’atto, sia con
riguardo alla funzione dell’interrogatorio , definito

“il più efficace

strumento di tutela avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta” nella
sentenza n. 77 del ’97 ; ribadendo la necessità della ” più tempestiva
presa di contatto con il Giudice della persona arrestata o detenuta”,
sottolineando che l’affermazione – costituzionalmente imposta- di

degli atti al Giudice del dibattimento “non comporta soluzioni necessitate
quanto al Giudice cui affidare il compito di procedere all’interrogatorio ed
agli atti da utilizzare a tal fine”

nella sentenza n. 32 del 17/02/’99 ;

sottolineando l’ importanza , per la tutela del diritto di difesa, che la
discrezionalità del legislatore sia esercitata in modo da assicurare che
l’interrogatorio, consista

“in un colloquio diretto fra la persona

destinataria della misura ed il Giudice che l’ha adottata”,
specificamente rivolto

sia

“a consentire a quest’ultimo di verificare la

sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del
provvedimento” nel la sentenza n. 95 del 21/111/ 1 01.
2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono deve affermarsi che la
garanzia del diritto di difesa è ampiamente assicurata dall’interrogatorio
già avvenuto, in quanto, da un lato, l’indagato ha avuto modo di
difendersi e di rappresentare tutti gli elementi a favore, e, dall’altro, il
giudice ha avuto modo, nel momento in cui ha disposto la reiterazione
della misura, di valutare anche la permanenza delle condizioni di
applicabilità e dei pericula libertatis, alla luce del già effettuato
interrogatorio. Ne consegue il rigetto del primo motivo.

estendere l’interrogatorio anche alla fase successiva alla trasmissione

2.4 n ordine al secondo motivo si osserva che secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, gli elementi indicati nell’art.292 co 2 e 2
ter cod.proc.pen., ai fini della validità del provvedimento restrittivo, ”

si

integrano nell’unicità del provvedimento, svolgendo ciascuno la propria
funzione, che nel caso del requisito di cui alla lett. b) è di dare
un’indicazione schematica del fatto-reato per cui si procede, nella
formulazione sintetica su cui si appuntano accusa e difesa e su cui
convergono tutti gli altri elementi pure indefettibilmente richiesti dalla
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h

medesima disposizione . Ne discende che ai fini della validità
dell’ordinanza che dispone una misura cautelare, il requisito della
descrizione sommaria del fatto, pur non dovendo necessariamente essere
formalizzato in un autonomo capo di imputazione, deve tuttavia risultare
in modo inequivocabile, e sin dal momento dell’emissione, dal contesto
del provvedimento, in quanto funzionale all’esigenza dell’indagato di
difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza indiziaria

n. 15134 )….”.

Pertanto,ai fini della necessaria conoscibilità della

contestazione, per un’efficace esercizio del diritto di difesa , è sufficiente
che gli elementi indicati nell’art.292 cod.proc.pen. siano ricavabili dalla
richiesta del P.M., cui nell’ordinanza sia stato fatto espresso riferimento,
ovvero anche dal contesto motivazionale dell’ordinanza medesima (Cass.
Sez. 1, 17 giugno 2003 n. 29653, ric. Santimonie;Sez. U, 14 luglio 1999
n. 16, ric. Ruga e altri; Sez. U, 25 marzo 1998 n. 9, ric. D’Abramo; Sez.
6, 26 gennaio 1996 n. 533, ric. Moschera; Sez. 6, 12 dicembre 1995 – 9
febbraio 1996 n. 4820, ric. Scarso; Sez. 3, 1 aprile 1992 n. 567, ric.
Turco ed altri), tant’è che proprio nell’ottica di fornire la più consona
informazione sulla valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno del
provvedimento restrittivo il successivo art.293 cod.proc.pen. prescrive il
deposito congiunto del provvedimento restrittivo e della richiesta del P.M.
con avviso al difensore .
2.5 L’ordinanza

impugnata dal Varciuc si è uniformata a

quest’orientamento giurisprudenziale per disattendere l’eccezione del
ricorrente, da questi riproposta con il secondo motivo di ricorso,
osservando che l’ordinanza di custodia cautelare reca esauriente

degli elementi posti a sostegno della misura (Cass., Sez. 5, 7 marzo 2007

indicazione dell’addebito ,tale da consentire l’esercizio pieno del diritto di
difesa.
2.6 Alla luce dei su richiamati principi non è fondatamente ipotizzabile
una lesione del diritto di difesa per l’omesso interrogatorio di garanzia
conseguente alla remissione del provvedimento restrittivo, con ciò
intendendosi che deve essere rigettato anche l’ultimo motivo di
ricorso,che di quella omissione è ulteriore censura.

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VI

3.11 ricorso, per i motivi che precedono, va ,pertanto,rigettato ed il
ricorrente,di conseguenza, va condannato al pagamento delle spese
processuali. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in
libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94
disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento
al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 4 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così d
Il Co
( M. .Ta

a, camera di consiglio del 10 luglio 2013
stensore

Il Presidente
( A. Pr

la

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