Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44679 del 17/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44679 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTINO FABIO N. IL 19/12/1972
avverso la sentenza n. 2959/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 17/09/2014

R. G. 17004 / 2014

La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con
cui Fabio Argentino è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena -concessegli
le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva qualificata- di otto mesi di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendo stato
sorpreso dai carabinieri operanti (in orario in cui non era autorizzato ad assentarsi per
svolgere attività lavorativa) al di fuori della propria dimora nell’area condominiale dello
stabile, intento a sistemare un ciclomotore in un ripostiglio in sua disponibilità.
Per mezzo del difensore l’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e illogicità e contraddittorietà della
motivazione, poiché la decisione non ha affrontato compiutamente la tematica della effettiva
sussistenza del reato, non sorretto dal necessario dolo, cioè dalla effettiva volontà di sottrarsi
alla misura domestica ovvero di eludere i controlli di p.g.
Il ricorso è inammissibile, oltre che per genericità (per acritica riproduzione dei vagliati
motivi di appello), per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di censura, con i
quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova apprezzate con logico giudizio dalle
due conformi sentenze di merito, improponibile nel giudizio di legittimità e -nel contempo- si
interpretano distonicamente le disposizioni incriminatrici dell’evasione dalla custodia
domiciliare rispetto ai caratteri di tale custodia.
La misura cautelare domiciliare è misura coercitiva inframurale equiparata a tutti gli
effetti alla custodia in carcere. Sicché i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti
con la custodia in carcere allo status libertatis del soggetto sono interamente riprodotti nella
cautela domestica. La struttura normativa della condotta sanzionata è realizzata da qualsiasi
forma di sottrazione o elusione rispetto alla misura domestica ed al suo stretto ambito
spaziale di rigorosa interpretazione. Il reato è perfezionato dal semplice volontario
allontanamento dalla sede cautelare domiciliare (nel caso di specie dalla dimora del
ricorrente), pur se le motivazioni dell’agire non si traducano nella decisione di sottrarsi in via
definitiva alla misura domestica (Sez. 6, 22.2.1999 n. 3948, Fiore, rv. 213887). E’ sufficiente
che la condotta di uscita o elusione (id est evasione) dell’imputato o condannato dallo stretto
ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di
movimento spazio-temporale che gli sarebbe preclusa (ove versasse in regime carcerario)
dalla corretta esecuzione della misura domiciliare. Merita aggiungere che la giurisprudenza di
questa Corte regolatrice ha chiarito che “agli effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per
abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione
di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che
non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante” (ex
plurimis: Sez. 6, 18.12.2007 n. 3212/07, Perrone, rv. 238413)
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 settembr 2014

Fatto e diritto

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