Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44679 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44679 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Lombardo Nunzio nato a Palermo il 13.1.1992
avverso l’ordinanza del

GIP del Tribunale di Palermo di convalida

dell’arresto del 9.3.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

1

Data Udienza: 10/07/2013

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sentite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’annullamento
con rinvio ;

RITENUTO IN FATTO

opera del GIP del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto in
flagranza di Lombardo Nunzio , avvenuto 1’8.3.2013 ad opera dei
Carabinieri del Nucleo Radiomobile della stessa città , propone ricorso il
difensore di fiducia dell’indagato deducendo la nullità del provvedimento
che manca della verifica del rispetto dei termini di cui all’art.390 co 1
cod.proc.pen., dei termini di presentazione degli indagati e dei relativi
atti dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamene infondato e non può essere accolto.
2.1 La convalida dell’arresto e il provvedimento adottivo di una misura
cautelare costituiscono due provvedimenti distinti del tutto indipendenti e
autonomi, aventi presupposti e finalità diverse.
2.2 L’ordinanza di convalida dell’arresto deve essere motivata in ordine
alla sussistenza della flagranza , alla configurabilità di una delle ipotesi di
arresto e al rispetto dei termini della relativa procedura mentre le
circostanze di fatto e soggettive, che formano oggetto del giudizio di
colpevolezza, possono essere prese in considerazione solo ai fini della
decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.
Così delimitato l’ambito dei due provvedimenti e della l’imprescindibile
diversità dei due provvedimenti e delle relative impugnazioni, rileva che i
motivi di doglianza relativi alla convalida dell’arresto del presente ricorso
riguardano il rispetto dei termini di cui all’art.390 comma 1 cod.proc.pen.
2.3 I motivi ,peraltro sono espressi in modo del tutto generico perché si
limitano alla doglianza sulla carenza di motivazione , e sono in chiara
contraddizione con la dichiarazione ,espressa dal difensore al momento

2

1.Avverso il provvedimento indicato in epigrafe , che ,i1 9.03.2013 ,ad

della convalida dell’arresto, come risulta dal relativo verbale , di non
opporsi alla convalida , così avvalorando la perfetta regolarità della
procedura relativa all’arresto.
I motivi di ricorso, pertanto, appaiono del tutto pretestuosi e privi di
concreto interesse a ricorrere
3.11 ricorso, per i motivi che precedono, va ,pertanto,dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il

proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Co i de so in Roma, camera di consiglio del 10 luglio 2013
• n – gli e estensore

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B.1 – i dei)

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( A. P

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provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha

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