Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44678 del 10/07/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44678 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Coscia Mario nato 1.1.1982
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 21.2.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
Data Udienza: 10/07/2013
sentite le richieste del
Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , che ha confermato
l’ordinanza con la quale veniva disposta la misura cautelare custodiale in
di Coscia Mario per il reato di rapina aggravata dall’uso dell’arma e
dall’essere stata commessa da più persone riunite , ricorre il difensore del
Coscia, chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo :
a) omessa motivazione in relazione ad uno dei motivi del gravame con il
quale si denunciava la nullità dell’ordinanza genetica, avendo il GIP
ritenuto solo la sufficienza degli indizi e non la gravità degli stessi. Pur
essendo palese l’errore in cui è incorso il GIP il Tribunale non si è
pronunciato, ignorando il motivo di censura: né può ritenersi integrativa
della errata motivazione del GIP l’ordinanza del riesame che ha ritenuto
sussistente la gravità indiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere
dichiarato inammissibile.
2.1 Avendo il ricorrente provveduto ad allegare al ricorso l’ordinanza
genetica , questa Corte ne ha potuto prendere cognizione individuando la
frase che sembra essere alla base della censura. Afferma, infatti,
testualmente il GIP , alla seconda pagina della misura , in relazione alla
rapina denunciata da Speranza Lorenzo, che : ”…pur riconoscendo la
sufficienza degli indizi a carico dell’indagato in ordine alla rapina in
oggetto, sarebbe stata opportuna un’indagine ulteriore in ordine al
numero di targa…”.
2.2 Per comprenderne a pieno il senso , la frase deve essere letta in
stretta sequenza con quelle che la precedono, ove il giudice da conto che
, proprio come le vittime della prima rapina, che erano state costrette a
2
carcere , emessa dal GIP del Tribunale di Napoli del 4.2.2013, a carico
consegnare, sotto la minaccia di una pistola, i loro cellulari a
due
giovani , una donna che non avevano osservato bene ed un maschio,
che descrivevano con i denti cariati ed una cicatrice sull’occhio sinistro e
successivamente,
dopo
individuato
averlo
nella
foto
del
Coscia,riconoscevano di persona nell’imputato, anche la vittima della
seconda rapina , Speranza Lorenzo , pochi giorni prima, era stata privata
del telefono cellulare per mano di due giovani ,un uomo ed una donna,
descritto il rapinatore come portatore di una cicatrice sull’occhio
sinistro,lo aveva individuato nella foto del Coscia e lo aveva ,
successivamente riconosciuto di persona .
2.3 n sostantivo
“sufficienza” contenuto nella frase incriminata ,pertanto,
a fronte dell’enumerazione di tali elementi di prove a carico , tutti
palesemente gravemente indizianti, assume il significato di esaustività
quantitativa e non si rapporta affatto né si contrappone alla gravità degli
indizi, che è stata, in precedenza, ben rappresentata nella parte
discorsiva.
2.4 D motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato e la
motivazione del Tribunale del riesame , che riportando esaurientemente
gli elementi a carico del Coscia ha confermato l’ordinanza del GIP, ha
assolto compiutamente e senza omissione alcuna , il proprio compito
revisionale.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Va disposta , a
cura della Cancelleria , la comunicazione della presente sentenza al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter,
norme att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
3
sopraggiunti a bordo di un motoveicolo. Anche Speranza, dopo aver
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.si
provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter, norme att. cod.proc.pen.
Così d ciso j Roma, camera di consiglio del 10 luglio 2013