Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44677 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44677 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Data Udienza: 10/07/2013

Sul ricorso proposto da
Celiento Stefano nato il 25.02.1969
avverso l’ordinanza n.851/2013 del Tribunale del riesame di Napoli, del
12.02.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

1

,1

sentite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , che ha confermato

Tribunale di Napoli del 22.01.2013, a carico di Celiento Stefano per i
fatti di seguito indicati:
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 co. 2 in riferimento
all’art. 628 co. 3 nn. 1) e 3), e 7 1. 203/1991, perché, in
concorso ed unione tra loro, mediante minaccia consistita nella
loro prospettata appartenenza ad un’organizzazione criminale di
natura camorristica, ossia allusivamente agli «amici di
Crispano» ed in particolare al “gruppo” criminale facente capo a
PEZZULLO Angelo ed operante in Frattamaggiore,
Frattaminore e Crispano, e riconducibile al clan MOCCIA,
compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a
costringere BUSIELLO Raffaele a versare una somma di danaro
non quantificata, così tentando di conseguire un ingiusto profitto
con pari danno per la persona offesa. In particolare, in un
primo momento il PEZZULLO ed il POLIZZI si presentavano sul
cantiere aperto in CRISPANO per la riparazione dell’impianto
elettrico comunale dall’impresa BUSIELLO RAFFAELE IMPIANTI
ELETRICI e richiedevano all’imprenditore, scambiato per un
operaio, di sapere «dove sta il mastro», presentandosi come
«… i compagni di CRISPANO», ingiungendo inoltre a
BUSIELLO Raffaele di riferire «al mastro» che si sarebbe
dovuto presentare da loro « ., a regolarizzare i lavori che sta
eseguendo», ed infine rispondendo, alla protesta del BUSIELLO che,
continuando a fingersi un operaio, osservava che da due mesi non
percepivano lo stipendio, «a noi che ce ne importa, sono problemi
vostri. Di’ al titolare di portare i soldi. 11 regalo ai compagni di
CRISPANO»; a distanza di alcune settimane il CELIENTO si
presentava a BUSIELLO Gennaro, figlio di Raffaele, anch’egli
scambiato per un operaio, e gli chiedeva di incontrare
nuovamente la persona a cui era stata avanzata la prima
richiesta estorsiva e nel rivolgendogli inoltre le seguenti frasi:
«Visto che fino ad ora non vi abbiamo mai dato fastidio, visto che
ora siamo sotto Natale, dovete pagare agli amici di Crispano … se
il datore di lavoro non si mette a posto con gli amici di
Crispano, dovete abbandonare i lavori ed andare via». Infine
lo stesso CELIENTO si ripresentava al BUSIELLO Gennaro
evidentemente spazientito per il mancato incontro con il datore di

2

l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GUP del

1.1 Ricorre il difensore di Celiento , chiedendo l’annullamento del
provvedimento ed articolando i quattro motivi di seguito indicati:
1) Violazione art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, in relazione all’art. 292
c.p.p. perché la sentenza richiama la motivazione di altra ordinanza
ememessa a carico di altri indagati concorrenti ma il provvedimento non
è conosciuto dal Celiento e non è stato allegato all’ordinanza custodiale
di quest’ultimo.
2) Violazione art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, in relazione all’art. 292
c.p.p. perché, il G.I.P. che ha emesso l’o.c.c. si è limitato a riportare
solo le spontanee dichiarazioni delle PP.00. e uno stralcio
dell’informativa di P.G., ma non la richiesta del P.M. , senza dare atto
di aver attentamente ponderato il compendio indiziario richiamato ;
3) Violazione art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p, in relazione
all’art. 56, c.p. Il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi
sull’ipotesi dell’estorsione tentata.
4)

Violazione art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 7 1.

lavoro e lo convocava minacciosamente con la frase:
«stamm’facenno troppo burdell’ .,. o lo fai venire ora o levate
mano!», infine il medesimo C’ELIENTO si presentava ancora una
volta a BUSIELLO Gaetano, fratello di Gennaro, rivolgendogli la
frase: «E’ la quarta, quinta volta che siamo venuti sul cantiere
e il titolare non si è fallo trovare, per Natale ci dovete pagare!».
Con la circostanza aggravante di cui all’art. 7 1. 203/91, per aver
commesso il delitto avvalendosi delle condizioni di cui all’art.
416 bis c. p., ossia con modalità tali da ingenerare nella vittima la
convinzione di trovarsi dinanzi ad un’attività gestita dal clan
camorristico locale, con diretta influenza nel quartiere nella
cittadina ove i lavori si stavano effettuando.In CRISPANO, il 23 e 24
ottobre 2012, 6, 7, 8, dicembre 2012 e con condotta
perdurante.

203/91 .Mancano i presupposti per ritenere l’aggravante di cui all’art. 7
1. 203/91: non è stata,infatti, individuata l’organizzazione criminale di
riferimento con i suoi imprescindibili caratteri di associazione ed
organizzazione , chela contraddistinguono dal mero gruppo individuato
dal concorso nel reato ed erroneamente il Tribunale ha attribuito forza
evocativa all’implicita appartenenza al clan egemone in zona, attraverso
il riferimento fatto ai “compagni di Crispano”.

3

I

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1

n Tribunale, respingendo l’eccezione di nullità relativa alla

impossibilità di conoscere il contenuto specifico dell’ ordinanza richiamata
cui si rifà il GIP, ha chiarito che gli elementi richiamati non costituiscono

restrittivo, ai sensi dell’art.292 cod.proc.pen. trattandosi, in realtà, di un
di più che si aggiunge alle altre argomentazioni, già di per sé
autosufficienti a delineare il quadro degli indizi e delle circostanze di fatto
addebitate al Celiento.
2.2 n secondo motivo di ricorso è generico perché si limita ad un
giudizio indifferenziato e generico del provvedimento impugnato ma
omette di precisare i punti precisi della motivazione che si censurano,
così contravvenendo alla specifica regola,dettata a fini dell’ammissibilità
dall’art.581 cod.proc.pen.
2.3 Manifestamente infondata è la censura sub 3) che prospetta una
interpretazione alternativa dei fatti ed è, per tanto, inammissibile in sede
di legittimità, che estende il suo vaglio solo alle questioni di stretta
legittimità;
2.4 Non sono fondate le censure mosse all’interpretazione data dal
Tribunale dell’aggravante speciale prevista dall’art.7 legge n.203 del
1991, interpretazione che,comunque, è del tutto in linea con la
giurisprudenza di questa Corte.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ricorre l’ipotesi

un elemento essenziale del quadro che compone il provvedimento

del metodo mafioso quando si delinque secondo un paradigma di
condotta riconducibile a quella delle consorterie mafiose- ovvero
ricreando l’ apparenza di un codice di regole criminali ed in tal modo
mantenendo una condotta idonea ad esercitare sulla vittima una
particolare coartazione psicologica che conculca libertà e tranquillità – a
causa delle caratteristiche proprie dell’intimidazione derivante
dall’organizzazione criminale della specie considerata.

4

I

2.5 La caratteristica che differenzia la fattispecie

del “metodo

mafioso” dall’altra, pure delineata dall’art.7 legge n.203 del 1991 , è che
nella circostanza in esame si prescinde dall’esistenza effettiva di una
associazione e dall’appartenenza di coloro che agiscono alla stessa
essendo invece necessario che la loro condotta sia connotata e manifesti
modalità tali da evocare immediatamente la condotta,prevaricatrice ed
antidemocratica,secondo il modello proprio di tutte le consorterie

rimanere allo stadio di apparenza, purché la condotta posta in essere, per
le modalità che la distinguono, sia

di per sè tale da evocare, nel

soggetto passivo, la percezione ed

il timore di essere oggetto di

attenzione da parte di consorterie e sodalizi amplificatori della rilevanza
criminale del fatto illecito.
2.6 Alla stregua dei parametri su evidenziati , questo collegio ritiene che
integra la circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso la condotta
di colui che richieda somme destinate alla distribuzione ai sodali in
occasione delle festività pasquali e natalizie,

rappresentandosi

alle

persone offese come emissario di un gruppo criminale organizzato ben
assestato sul territorio . (
2011

Rv. 249080 ;

2012

Rv. 252649;

n. 31385 del 2011 Rv. 250554 ;

n.11742 del

2011

Rv. 252275;

n. 3101 del
n.17532 del

n.13469 del 2013 Rv. 255550) .

3.11 ricorso, per i motivi che precedono, va ,pertanto,rigettato ed il
ricorrente,di conseguenza, va condannato al pagamento delle spese
processuali. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in
libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94
disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento
al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
la

Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
o in Roma, camera di consiglio del 10 luglio 2013

criminali ,la cui esistenza,pertanto, può essere anche solo presumibile e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA