Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44676 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44676 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria nei confronti di
Cuppone Claudio nato il 10.03.1960
avverso la sentenza n.845/2012 del GIP del Tribunale di Alessandria del
16.01.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
1

Data Udienza: 10/07/2013

sentite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’annullamento
con rinvio ;
letta la memoria del difensore di Cupone Claudio, avvocato Giulia
Boccassi, che ha prospettato motivi di rigetto del ricorso;

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha dichiarato non luogo
a procedere nei confronti di Cuppone Claudio perché il fatto non sussiste,
in relazione all’accusa di truffa in danno dell’Ente Pubblico , ricorre il
Pubblico Ministero deducendo la violazione dell’art.606 co 1 lett.c) ed e)
cod.proc.pen. per erronea applicazione delle norme processuali e per
vizio di motivazione avendo il GIP travalicato le regole del giudizio che
governano l’udienza preliminare, volte a valutare la sostenibilità
dell’accusa in dibattimento e non la valutazione,in termini di anticipata
verifica, dell’innocenza o colpevolezza dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere accolto.
2.1 secondo canoni giurisprudenziali consolidati di questa Corte, ai fini
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui all’art.425
cod.proc.pen.,

la valutazione che compete al giudice dell’udienza

preliminare riguarda le condizioni su cui fondare la prognosi di
evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale di prova raccolto.
( n.14034 del 2008 rv 239514) sicchè lo scrutinio demandato a tale
Giudice circa l’emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene
alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la
prognosi di evoluzione favorevole per I ‘accusa del materiale probatorio
raccolto.(n.45046 del 2008 Rv. 242222 ).
2.2 n G.u.p., perciò, quale parametro di valutazione, non deve utilizzare
quello

dell’innocenza

dell’imputato,

2

ma

quello

dell’inutilità

del

RITENUTO IN FATTO

dibattimento, ed anche in presenza di elementi di prova contraddittori od
insufficienti,i1 parametro di giudizio deve essere quello dell’impossibilità
di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e
la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425
cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili.( n.33921 del 2012 rv 253127 ,
5049 del 2012 rv 254241 ).

alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio
raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice
pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre
ad una sentenza di non luogo a procedere.( N.22864 del 2009 Rv.
244202).
2.4 Nella sentenza qui impugnata , pur richiamando tautologicamente la
pronuncia da ultimo citata, il Giudice di Alessandria, rilevati profili di
contraddittorietà nel materiale probatorio acquisito, si è spinto ad
affermare che non è stato provato il fulcro dell’accusa

(…non essendo

emerso che lo stesso (Cuppone) avesse assunto nuovo personale per
fargli svolgere gli stessi compiti prima attribuiti al personale collocato in
c.i.g….) invece di limitarsi ad analizzare ,nella prospettiva evolutiva e
conseguente alla peculiare fase del dibattimento, i probabili mutamenti in
senso favorevole ad un riscontro dell’accusa del materiale dichiarativo
,complesso e qualificato, già acquisito e sicuramente foriero di
evoluzioni sostanziali , nella fase dibattimentale , con le tecniche di
esame incrociato che le sono proprie.
2.5 Tutto ciò proprio in considerazione di quella regola ermeneutica
richiamata dal giudice che postula che lo scrutinio “del merito” sia volto
a soddisfare una delibazione sul ruolo evolutivo processuale del
materiale probatorio raccolto dalle parti.
Il giudice del caso in esame,invece, ha giudicato staticamente il quadro
probatorio che, viceversa, per come osservato anche nel ricorso,
presentava significativi spunti di probabile evoluzione dibattimentale
,pervenendo ad un giudizio riservato dalla norma ,in via esclusiva,a1
giudice del dibattimento,in esito all’effettivo contraddittorio delle parti

3

2.3 Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa

sulla

formatasi.

prova,

L’impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al G.u.p.
presso il Tribunale di Alessandria, per una nuova delibazione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al G.u.p. presso il Tribunale di
Aless ndria.

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