Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44675 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44675 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Pisaniello Rocco, nato a Napoli il 22.01.1988
Correggia Matteo nato a Napoli il 13.11.1989
Frate Francescantonio nato a Minturno il 14.02.1958
avverso la sentenza 681/2012 del GIP del Tribunale di Latina del 19.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Tindari Baglioni , che
ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 10/07/2013

letta, per l’imputato Frate, la memoria depositata il 05.07.2013;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

I.-Correggia Matteo,Pisaniello Rocco e Frate Francesco ,personalmente,

hanno

proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Latina che ha
loro applicato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 61 n.5,

violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza di prove della
loro responsabilità ,con particolare riguardo alla pretesa inattendibilità della
chiamata in correità di Puca Patrizia ed alla inadeguatezza ,a fungere da riscontro
a tale chiamata, dei tabulati telefonici; e per il Frate la violazione dell’art. 419
cod.proc.pen. attesa la irregolarità della notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza camerale al secondo difensore, avvenuta solo il giorno prima
dell’udienza, ed il vizio della motivazione ,illogica, con la quale il GIP ha respinto
la richiesta modificata di applicazione della pena, sul rilievo che già si era
perfezionato il negozio processuale, non più modificabile.
Il difensore di Frate, avv. Mattia Aprea, ha depositato per l’odierna udienza,
memoria di replica nella quale insiste sui motivi di ricorso.
2.- Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e ,pertanto, inammissibili.
Questa Corte ha già ritenuto che :” La motivazione della sentenza che applica la
pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen.
si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto
all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di
una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto

628 co 3 nn.1,2 e 3 bis, 582 cod.pen., lamentando, i primi due, il vizio di

nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3)
della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo
comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena,
qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del
beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non
punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive
debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi
motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla
ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di
2
))

una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti
in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito
negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la
pronuncia di sentenza di proscioglithento ex art. 129 cod. proc. pen..(SS.UU.
n.5777 del 1992)” che: “Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta
delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p )…l’applicazione concordata della pena
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa

assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.

(Cass., sez.

2, 14 gennaio 2009, n. 5240) e, secondo la più consolidata giurisprudenza, che :”
La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il
consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo
così perfezionatosi “.( N. 3495 del 1991 Rv. 188722, N. 2379 del 1993 Rv.
195183, N. 5521 del 1996 Rv. 204882, N. 4199 del 1997 Rv. 209512, N. 115 del
1998 Rv. 210451, N. 44781 del 2003 Rv. 227700, N. 19123 del 2004 Rv. 227751,
N. 45749 del 2007 Rv. 238495, N. 1066 del 2009 Rv. 244139, N. 39730 del 2009
Rv. 244892 n. 44456 del 2012 Rv. 254058 ).
2.1 Nella specie, poi, il Tribunale di Latina, ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità della responsabilità dei reati
contestato agli imputati , e che ,per quanto riguarda l’eccezione sollevata dal
Frate relativa alla irregolarità della notifica al secondo difensore ch’essa è
senz’altro tardiva perché andava eccepita all’udienza e per gli altri motivi ch’essi
sono manifestamente infondati , alla luce della giurisprudenza di questa Corte
richiamata sub 2) , che questo collegio ritiene fondata ed alla quale ritiene di
dover dare continuità;
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00,
ciascuno, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la
3

prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è

parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).

P.Q.M.
i
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00, ciascuno,
favore

Così deciso in R

della

Cassa

delle

Ammende.

mera di consiglio del 10 . 07. 2013

in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA