Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44668 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44668 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ASVISIO CLAUDIO VALENTINO nato il 10/04/1954, avverso la sentenza del
26/03/2015 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Pinelli che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 26/03/2015, la Corte di Appello di Torino confermava
la sentenza pronunciata in data 11/01/2010 dal Tribunale della medesima città
nella parte in cui aveva ritenuto ASVISIO Claudio Valentino colpevole del reato di
tentata estorsione a danno di Gerbi Graziella e Michelon Leonardo (capo sub a) e
ricettazione di un’autovettura di proprietà della suddetta Gerbi che ne aveva
denunciato il furto (capo sub b).

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: la difesa sostiene che
vi sarebbe «mancanza assoluta della prova in ordine alla effettiva disponibilità
del veicolo sottratto in capo agli imputati» e ciò perché «il veicolo venne
rinvenuto, due giorni dopo il furto, parcheggiato, incustodito, sulla pubblica via,
in prossimità dell’abitazione dei derubati, a seguito dell’indicazione di un loro
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Data Udienza: 21/10/2015

amico. Ciò dimostrava in modo inconfutabile come gli imputati non avessero
alcun potere e alcun controllo sulla cosa sottratta». La Corte, pertanto, sul
punto, ad avviso della difesa, avrebbe fornito una spiegazione illogica ed
apodittica.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 56/3 COD. PEN.: la difesa sostiene che la Corte
avrebbe dovuto ritenere l’ipotesi della desistenza volontaria in quanto dopo tre
telefonate estorsive, effettuate fra le ore 11 e le ore 12,10 del giorno successivo
al furto, era calato il silenzio, protrattosi per due giorni prima del rinvenimento

DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: la suddetta censura è

manifestamente infondata.
La Corte ha respinto la medesima doglianza osservando che «sarebbe
stato impensabile da parte di Asvisio Claudio Valentino ritenere che l’impresa
delittuosa potesse avere successo senza offrire la prova del possesso
dell’autovettura da consegnare alla persona vittima dell’estorsione, la quale
certamente non avrebbe pagato l’elevato somma richiesta senza tale garanzia».
Si tratta di una motivazione del tutto coerente, tanto più che la tesi
difensiva si basa su un vero e proprio salto logico, fra la premessa («il veicolo
venne rinvenuto, due giorni dopo il furto, parcheggiato, incustodito, sulla
pubblica via, in prossimità dell’abitazione dei derubati, a seguito dell’indicazione
di un loro amico») e la conclusione che ne ha tratto («Ciò dimostrava in modo
inconfutabile come gli imputati non avessero alcun potere e alcun controllo sulla
cosa sottratta»), non avendo il ricorrente spiegato per quali ragioni il fatto
descritto in premessa, dovrebbe provare la conclusione.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART. 56/3 COD. PEN.:

anche la suddetta doglianza è

manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha disatteso la medesima censura rilevando che
l’imputato «si astenne da ulteriori telefonate di contenuto estorsivo non perché
avesse avuto uno spontaneo ripensamento, ma più ragionevolmente perché si
era reso conto di non poter più perseguire il disegno criminoso per intervenuti
fattori esterni, quale era il ritrovamento dell’autovettura da parte della sua
proprietaria».
Il ricorrente, in questa sede, ha eccepito che era del tutto naturale che il
telefonista non avesse fatto telefonate dopo il ritrovamento del veicolo, perché
«il contrario sarebbe stato davvero comico».

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del veicolo.

La suddetta obiezione non è, però, tale da inficiare la complessiva
motivazione addotta dalla Corte.
Infatti, quello che occorre considerare è che il silenzio, in sé, è privo di
valenza essendo un fatto neutro che non può essere interpretato né in senso
favorevole né in senso sfavorevole all’imputato.
Quello che è certo è che, come risulta dalla sentenza impugnata,
l’imputato aveva la disponibilità dell’auto (da qui la contestata ricettazione) e che
era stato lui ad effettuare le telefonate estorsive.

potendosi, ad es., ipotizzare che l’estorsore interruppe ogni contatto con la
vittima, proprio in attuazione di una lucida strategia ossia per tenerla in
apprensione, far attenuare ogni difesa e convincerla a pagare.
Pertanto, poiché i fatti così come incensurabilmente ricostruiti dalla Corte
territoriale sono pacifici, la conclusione della Corte che ha negato che l’imputato
avesse desistito volontariamente dall’azione criminosa, non si presta, ad alcuna
censura tanto più che l’imputato si è limitato ad invocare a suo favore il silenzio
tenuto per due giorni, ossia un elemento di per sé neutro, senza fornire né
allegare riscontri oggettivi sui motivi del “silenzio”.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 21/10/2015
IL PRESIDENTE
(DIslaz,,z0
tt. Franco Fiandanese)

Il silenzio mantenuto per due giorni, è quindi, poco significativo

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