Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44668 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44668 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Visendi John Gaethe nato a Napoli il 18.3.1964
avverso la sentenza n. 2810-2012della Corte d’appello di Milano del
14.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

1

Data Udienza: 10/07/2013

sentite le richieste del

Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso ;
udita per l’imputato, l’avv. Beatrice Rizzacasa, in sostituzione
dell’avv. Piero Magri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Milano

,

confermava parzialmente la sentenza di condanna di Visendi John
Gaethe, pronunciata dal Tribunale di Milano , il 21.11.2011,riqualificando
i fatti ex artt.81.110,640 61 n.11 ,99 cod.pen e riducendo la pena ad
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ,per i fatti di
seguito indicati:
reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 11, 640 c.p. perché in concorso
con Fraulino Franco ed in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, VISENDI quale amministratore della SIRI s.p.a corrente
in Milano via della Spiga n 22 in collaborazione con Fraulino, indicato
dal Visendi quale persona di provata competenza idonea ad assumere
l’amministrazione della Artigiana Amadori S.r.l. con sede in Genova via
Ungaretti n. 61, con artifici o raggiri consistiti nel proporre a Marika
Amadori un piano di risanamento della società Artigiana Amadori,piano in
realtà mai realizzato, inducevano in errore Marika e Simone Amadori, i
quali provvedevano a versare un acconto di 17.500,00 euro per prestazioni
promesse, nonché alla conseguente nomina del Fraulino in data
20/12/2005 ad amministratore della Artigiana Amadori s.r.l. con
l’autorizzazione ad operare sul conto n. 1673880 intestato alla società
Amadori, accesso presso l’Agenzia n. 131 della CARIGE di Genova poi
confluito in data 27/01/2006, su richiesta del Visendi, in quello n.
5294480 acceso presso la Carige Agenzia n. 390 di Milano, ove il Fraulino
prelevava nel giro di 15 giorni la somma complessiva di 38.709,32 curo,
(precisamente in data 27/01/2006 la somma di 8.000,00 euro in contanti, in
data 8 2/2006 un assegno circolare n. 41-00385966-01 del valore di
13.464,32 euro intestandolo a Marchesini sr.l. ed in data 13.02.2006 la somma
di 1.245,00 euro per pagamenti diversi), senza però effettuare alcun
pagamento dei creditori della Artigiana Amadori attraverso le somme
suddette prelevate, procurandosi così un ingiusto profitto pari a 55.709,32
euro con ingente danno patrimoniale alla Artigiana Amadori s.r.l.; con
l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazioni
d’opera.
In Milano in epoca anteriore e prossima al 13.2.2006.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per VISENDI John Gaethe.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso, personalmente, l’imputato
chiedendo l’annullamento della sentenza per i motivi che seguono:
2

)1

1) la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art.
415 bis c.p.p. e del decreto di citazione diretta a giudizio, non essendo
stato occasionalmente trovato l’imputato presso il domicilio eletto,
notificati presso il difensore reufficio,irritualmente nominato in spregio del
disposto dall’art.97 co 2 cod.proc.pen., e non depositati come si sarebbe
dovuto fare,presso la casa comunale;
2) l’erronea applicazione della legge penale perchè – alla luce degli
ed dei motivi d’appello – non sussistono gli

elementi costitutivi del concorso di persone ex art. 110 c.p.;
3)

il vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica, con

riferimento alla sussistenza del reato di truffa in luogo del delitto di
appropriazione indebita, per la realizzazione del quale, tuttavia è mancato
l’apporto causale dell’imputato ;
4) la violazione di legge e motivazione illogica ed erronea in relazione al
mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale , ai sensi dell’art. 603 c.p.p.;
5) annullare la sentenza dal momento che – non sussistendo alcun
artificio o raggiro effettivo – il reato di truffa non deve ritenersi
sussistente, così come specificamente indicato nei motivi di ricorso;
6)il vizio di motivazione circa la sussistenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11, c.p., mentre avrebbe
dovuto pronunciare, nei confronti dell’imputato solo sentenza di non
doversi procedere per intervenuta rimessione di querela;
7) annullare la sentenza dal momento che la Corte d’Appello ha
erroneamente ritenuto sussistente la recidiva semplice di cui all’art. 99
c.p.

elementi probatori

Il ricorrente ha poi depositato ritualmente nuovi motivi con i quali si
sollecita la dichiarazione di prescrizione di parte delle condotte
contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato e non può essere accolto.
2.1 Manifestamente infondate sono le doglianze relative alla decisione
della Corte di merito circa la notifica dell’avviso di conclusione delle

3

A

indagini , del decreto di citazione a giudizio e della nomina del difensore
d’ufficio .Quanto alle prime due ,la Corte, con decisione conforme alla
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, avendo attestato
l’ufficiale giudiziario di Napoli il trasferimento di Visendi dal domicilio
eletto e non il cambiamento di residenza, sia del tutto corretta la
successiva notifica ai sensi dell’art. 161 co. 4 cpp, essendo onere del
prevenuto comunicare la variazione di indirizzo. Lo stesso ricorrente

dall’imputato e mai modificato, si era sentito rispondere dal portiere,
addetto alla ricezione delle notifiche , che l’interessato si era trasferito.
E’ già stato affermato da questa Corte, con una decisione che il collegio
condivide , in un caso analogo a quello qui in esame, che per ritenere
l’impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato
od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore,
non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non
avere reperito l’imputato, ma occorre un “quid pluris”, ovvero che
all’esito di un accertamento eseguito “in loco” risulti che l’elezione di
domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia
trasferito altrove. ( n.48349 del 2011Rv. 252059).
Ne consegue che le notifiche effettuate presso il difensore devono essere
ritenute valide a tutti gli effetti e che corretta è stata la decisione della
Corte di merito.
2.2 Manifestamente infondata è la pretesa invalidità della nomina del
difensore di ufficio nominato fuori del distretto cui appartiene il giudice
procedente, non essendovi norma che sanzioni tale situazione.
2.3 manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso perché volti
tutti, in buona sostanza, ad ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo
giudizio di merito. Il ricorrente,infatti, pur affermando di voler censurare
la motivazione del provvedimento in virtù delle illogicità in essa
contenute, di fatto reinterpreta gli elementi probatori acquisiti secondo
una diversa prospettazione ed una valutazione alternativa.
2.4 Ma non vi è niente di illogico o errato nel ritenere, come fa la Corte,
frutto di un preciso accordo ,che giustifica la valutazione di una condotta
di concorso, non solo aver proposto il sodale Fraulino , come soggetto

4

afferma, poi, che l’ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio eletto

idoneo a rivestire la carica di amministratore della Artigiana Amadori, ma
anche l’essersi interessato personalmente ed in tutti i momenti rilevanti
del breve rapporto di lavoro , avuto con i proprietari di Amadori srl,
dell’attività della società, anche per gli aspetti finanziari. La Corte ha
osservato , a questo proposito, che Visendi ha inteso avvalorare la tesi di
non aver avuto il tempo,impegnato a gestire la ben più grande SIRI, di
occuparsi personalmente della piccola A. Amadori srl, avendo perciò

occuparono della ristrutturazione dell’azienda, che versava in una
difficile situazione finanziaria .Erano,invece,emerse prove
documentali che , confermando quanto riferito dai testi
,attestavano che Visendi si era personalmente sempre
occupato della vicenda Amadori , almeno sul fronte finanziario ,
incassando personalmente i vari acconti .
2.5 II ricorso,in altri termini,si limita a criticare la motivazione della
Corte opponendo alla ricostruzione dei fatti, compiuta da entrambi i
giudici di merito, una diversa versione , basata su una valutazione del
materiale probatorio del tutto diverso : di tale natura sono le critiche
relativa al concorso di persone nel reato, alla qualificazione dei fatti
come truffa,alla sussistenza dll’aggravante di cui all’art.61 n.11
cod.pen..
2.6 E’ ,infatti, principio giurisprudenziale di legittimità, non controverso,
che ,in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a
quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di
prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli

incaricato Chielli e Nebbia come i soggetti che in concreto si

elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta
di determinate conclusioni a preferenza di altre. In tale prospettiva, il
sindacato demandato alla Corte di legittimità deve essere esercitato sulle
proposizioni contenute nel testo del provvedimento e sulla coordinazione
argomentativa che rappresenta il tessuto logico della motivazione al fine

5

A

di verificare se le premesse scaturite dalle valutazioni di merito siano
legate da un nesso di consequenzialità logica con le conclusioni accolte,
con esclusione della possibilità, in assenza di vizi logici e giuridici, di
prospettare soluzioni interpretative alternative a quella scelta dai giudici
di merito. (SS.UU n.24 del 24/11/1999 Rv. 214794).
2.7 Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore

limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in
quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente
alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il
controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.(In senso conforme anche Cass., Sez. V, 13 maggio 2003,
Pagano ed altri, non massimata); pertanto,poiché esula dal controllo della
Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della
decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la
mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole)
valutazione delle emergenze processuali ( n.4842 del 2003 rv 229369).
2.8 Manifestamente infondata è la censura relativa alla valutazione della
recidiva, che la Corte di merito ha accolto modificando la pena nel senso
auspicato nell’impugnazione ; congrua ed esente da vizi è la motivazione
che valuta superflua la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.8 D ricorso, per le argomentazioni che precedono ,deve essere
dichiarato inammissibile : tale inammissibilità , dovuta alla manifesta

ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve

infondatezza dei motivi del ricorso, non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
in specie la prescrizione ,reclamata dal ricorrente con i motivi nuovi.
(SS.UU. n.32 del 2000 rv 217266).
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché 6

)1

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma di €

Così d is in Ro a, il 10 luglio 2013
Il Co
( M. .Ta dei

tenspre

1.000 O in favore della Cassa delle ammende.

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