Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44667 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44667 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SCHIAVONI MARIA EDMA nata il 23/04/1958, avverso la sentenza del
04/03/2015 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Pinelli che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 04/03/2015, la Corte di Appello di Milano confermava
la sentenza con la quale, in data 30/12/2013, il tribunale di Busto Arsizio aveva
ritenuto SCHIAVONI Maria Edma colpevole del reato di truffa a danno della s.r.l.
“La Scarpa”.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

420

TER COD. PROC. PEN..

il difensore dell’imputata

ha eccepito la nullità della sentenza per avere la Corte celebrato il processo
nonostante esso difensore avesse tempestivamente comunicato (in data
07/01/2015) la sua impossibilità a comparire essendo impegnata in altra
concomitante udienza presso la Corte dì cassazione e non avendo la possibilità di
farsi sostituire.

Data Udienza: 21/10/2015

2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E) COD. PROC. PEN.

per essersi la Corte

limitata a riprodurre le medesime considerazioni del primo giudice, trascurando,
quindi, di valutare le doglianze dedotte con l’appello.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

420

TER COD. PROC. PEN.: la

censura è infondata per

le ragioni di seguito indicate.
Il difensore avv.tessa Tripaldi, con fax del 07/01/2015, inviò al Presidente

celebrare il processo a carico di Schiavoni Maria Edma, la seguente richiesta:
«Unico difensore di Schiavoni Maria Edma, imputata nel procedimento penale in
oggetto indicato, fissato per l’udienza del 04/03/2015 innanzi alla SV chiedo che
voglia differirne, compatibilmente con le esigenze del suo ufficio, la trattazione
ad altra udienza. In quella stessa data, sarò impegnata innanzi alla Corte
Suprema di Cassazione III sez. penale, quale unico difensore di D’Avanzo Maria
Anna imputata nel procedimento penale n°30351/2014 RG., come da avviso che
alligo in copia. Alla luce di quanto esposto, nella assoluta impossibilità di
nominare sostituti processuali, per la delicatezza dei fatti nel processo innanzi
alla Corte di Cassazione e, non avendo ottenuto disponibilità alcuna per la
sostituzione nel processo altrettanto impegnativo fissato innanzi alla S.V. avanzo
richiesta di differimento al fine di poter adempiere ai mandati difensivi
conferitimi. Sicura della benevola valutazione porgo distinti ossequi».
In punto di diritto, questa Corte, uniformandosi alla sentenza n°
4909/2015 delle SSUU, hanno statuito che «L’impegno professionale del
difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo
ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto,
cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non
appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi
specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua
funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di
altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti
l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia
nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio».
Nel caso di specie, la richiesta di rinvio deve ritenersi generica ed
aspecifica sia in relazione al punto sub b) (indicazione specifica delle ragioni che
rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo: la
ricorrente, sul punto, aveva dedotto una generica e vaga “delicatezza dei fatti
nel processo innanzi alla Corte di Cassazione”), che al punto sub d)
(l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.
2

della sezione penale presso la quale, in data 04/03/2015, si sarebbe dovuto

sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio: sul
punto la ricorrente, ancora una volta, si era limitata, genericamente, a sostenere
di non avere “ottenuto disponibilità alcuna per la sostituzione nel processo
altrettanto impegnativo fissato innanzi alla S.V.”), rendendo, quindi, impossibile
ogni controllo e valutazione da parte della Corte territoriale la cui decisione,
pertanto, non si presta ad alcuna censura tanto più ove si consideri che il
processo proveniva già da un rinvio concesso per concomitante impegno
professionale e l’ulteriore rinvio di cui si discute, sempre lo stesso motivo, era

2. VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E) COD. PROC. PEN.: la

doglianza, nei termini

in cui è stata dedotta, è così generica da non consentirne neppure lo scrutinio.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere ricostruito il fatto, alla stregua
anche della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di confermare la decisione
di primo grado: confermare la sentenza impugnata non significa appiattirsi sulla
decisione del primo giudice specie se la motivazione da questi addotta è ritenuta
corretta e condivisa dal giudice dell’impugnazione.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure indicato, in modo
specifico, su quali motivi la Corte avrebbe omesso di decidere e perché questi
sarebbero stati decisivi ai fini del giudizio.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 21/10/2015
IL PRESIDENTE
ott. Franci)Fiandanese)
,
,

IL CONSIGLIEZil/
(Dott. G. Rag

stato chiesto “compatibilmente con le esigenze del suo ufficio”.

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