Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44666 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44666 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da Buonsanto Prospero, nato a Faeto il 15.6.1957;
avverso la sentenza n. 4114/2013 emessa dalla IV Sezione penale di questa
Corte il 7 dicembre 2012 e depositata il 25 gennaio 2013;
udita nella udienza in camera di consiglio del 15 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva
Buonsanto Prospero propone personalmente ricorso straordinario ex art.
625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 4114/2014 emessa dalla IV Sezione penale di questa Corte il 7 dicembre 2012, depositata il 25 gennaio 2013, lamentando che non è stato accolto il motivo con cui si censurava la quantificazione della pena sulla base dell’aumento per la contestata recidiva senza tenere
conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5859 del 27.10.2011 e della avvenuta declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali del 17.6.2010 del
tribunale di sorveglianza di Milano.
Chiede quindi che questa Corte rivaluti la contestazione della recidiva nei
fatti a lui contestati alla luce della documentazione non valutata.
Il ricorso è palesemente inammissibile.
Con il ricorso per cassazione il ricorrente aveva censurato, con i motivi aggiunti, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla «misura
della pena inflitta, con particolare riguardo all’aumento di pena irrogato per effetto della recidiva contestata malgrado l’estinzione della pena relativa ai precedenti dell’imputato per l’esito positivo della misura dell’affidamento in prova».
La sentenza n. 4114/2013 ha puntualmente esaminato questo motivo ed al

Data Udienza: 15/10/2013

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punto 3.2.2. lo ha ritenuto infondato osservando che «nessun rilievo può essere
ascritto all’efficacia estintiva del preteso esito positivo dell’affidamento in prova
al servizio sociale conseguito dall’imputato (ai fini della recidiva), non avendo il
ricorrente offerto alcun idoneo riscontro documentale in ordine al positivo esito
del ridetto affidamento in prova al servizio sociale, né avendo lo stesso imputato
proposto, in sede di appello, alcun motivo di gravame in tema di recidiva, essendosi limitato a una generica contestazione riferita all’eccessività della pena
allo stesso inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genetiche».
Non è quindi ravvisabile alcun errore percettivo o di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso straordinario, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15
ottobre 2013.

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