Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44665 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44665 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1.

CHEN BANGTON nato il 01/12/1969;

2.

YU XIUPING nato il 11/12/1971;

avverso la sentenza del 23/09/2014 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Pinelli che ha concluso
per l’inammissibilità; in subordine annullamento senza rinvio per prescrizione del
reato dì cui all’art. 474 cod. pen. e rideterminazione della pena;
udito il difensore avv.to Vittorio Poli per la parte civile che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
FATTO e DIRITTO
1.

Con sentenza in data 23/09/2014, la Corte di Appello di Catania

confermava la sentenza pronunciata in data 26/09/2011 dal giudice monocratico
tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto CHEN Bangton e
YU Xiuping colpevoli dei reati di cui agli artt. 474 – 648 cod. pen.

2.

Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del

comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo:
a) la grossolanità del falso; b) l’insussistenza del reato di ricettazione non
essendovi alcuna prova che la merce fosse da loro detenuta, avendo il sign.

1

Data Udienza: 21/10/2015

Chen esclusivamente la disponibilità delle chiavi per l’accesso agli immobili dove
fu rinvenuta la merce sequestrata

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura sub a), riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte
di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente

rilevando, in punto di fatto, che i falsi non erano affatto grossolani.
In ogni caso, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità (ex plurimis Cass. 49565/2009), richiamata correttamente dalla corte
territoriale, il reato di cui all’art. 474 cod. pen. mira a tutelare la pubblica fede e
non la libera determinazione dell’acquirente: quindi, il reato deve ritenersi
sussistente con la conseguenza che, anche il reato di ricettazione (censura sub
b) deve ritenersi sussistente.
Infatti, la Corte territoriale, davanti alla quale la medesima censura era
stata dedotta (mancanza di prove sulla commissione della ricettazione), l’ha
disattesa con motivazione ampia, congrua e coerente con puntuali elementi di
natura fattuale e logica (pag. 5 ss): di conseguenza, la censura, di puro merito,
va anch’essa ritenuta meramente reiterativa e, quindi, inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.000,00 ciascuno.
La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione
(peraltro, relativamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen. ad oggi neppure
ancora maturata, tenuto conto delle sospensioni in atti), in applicazione del
principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso per cassazione
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.»: ex
plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero;
Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio
2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
P.Q.M.
DICHIARA

2

con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva,

inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in solido
delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Rolex S.A. e
Rolex Italia s.p.a. che liquida per ciascuna parte in C 1.800,00 oltre spese
forfettarie nella misura del 15% 0~ Cpa ed Iva

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Ragoy”

Roma 21/10/2015

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