Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44665 del 15/10/2013

Penale Sent. Sez. 3 Num. 44665 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI IMPERIA
nei confronti di:
A.A.
B.B.
D.D.
avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIB. LIBERTA’ di IMPERIA, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Imperia con ordinanza del 31.5.2013, accogliendo la richiesta di
riesame proposta dagli indagati B.B. e A.A. (rispettivamente legali
rappresentanti della A.B. Service srl e della M.G.S. srl), ha annullato il decreto di
sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza della somma di C.
459.941,82, emesso dal GIP in relazione – per quanto qui ancora interessa – all’ipotesi
del reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (riguardo al

Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha rilevato la mancanza di prova del
fumus commissi delicti limitatamente all’elemento soggettivo.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea
applicazione della legge penale.
Il difensore dello B.B. ha depositato una memoria difensiva insistendo per il
rigetto del ricorso, essendo stata correttamente esclusa la sussistenza dell’elemento
psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero, dopo avere riportato il
contenuto delle imputazioni e riassunto i poteri del giudice del riesame, osserva che
l’avere evidenziato l’inesistenza dei delitti contestati, oltre a costituire una
asseverazione oltremodo anticipatoria dell’eventuale istruttoria dibattimentale, appare
anche giuridicamente errata perché il reato di cui all’art. 8 del Divo n. 74/2000 è
configurabile anche nella ipotesi di fatturazione soggettivamente falsa e non è
necessario il fine esclusivo di evadere le tasse. Secondo il ricorrente, il reato appare
integrato anche qualora l’agente abbia emesso o utilizzato le fatture per operazioni
inesistenti, oltre perché mosso dalla finalità fiscale, anche per altri pregnanti motivi: il
dolo deve essere alternativo e non eventuale.
Il ricorso è fondato.
Si rende opportuna, per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, una succinta
ricostruzione della vicenda secondo l’ipotesi accusatoria: la

SDA Express spa aveva

appaltato la gestione e distribuzione di spedizioni per conto terzi nelle province di
Savona ed Imperia alla M.G.M. srl, che aveva subappaltato alla AB Service srl, società
priva di dipendenti che pertanto, a sua volta, aveva stipulato un contratto di appalto di
servizi logistici con la AB Service Coop. Sri i cui dipendenti avevano in realtà prestato
la loro attività in favore della M.G.M. srl, ricevendo un inquadramento giuridico ed
economico deteriore rispetto a quello dei dipendenti della MGS srl. Per effetto di tale
articolato meccanismo, secondo l’ipotesi accusatoria, risultavano violate le norme in
materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276/2003, non
risultando né la AB Service srl né la AB Service Coop srl iscritte nell’apposito Albo;
risultavano altresì violate le disposizioni di cui al D. Lvo N. 74/2000 (articoli 8 comma

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rapporto contrattuale tra AB Service srl e M.G.S. srl).

1 e art. 2) perché il D.D. (quale legale rappresentante della AB Service Coop srl
con sede in Pinerolo) emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti in favore della AB Service srl per un importo di C. 4.628.500,00 al fine di
consentirle l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mentre Lo B.B.
(quale I.r. della AB Service srl)

emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni

oggettivamente inesistenti in favore della M.G.S. srl per un importo di C. 1.136.863,00
al medesimo fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

imposte, avvalendosi delle fatture emesse dalla AB Service srl per l’ammontare di C.
1.136.863,00 per operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni IVA e dei redditi
anno 2009 elementi passivi fittizi.
Ciò chiarito, la questione da risolvere riguarda l’individuazione dell’elemento
psicologico nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Come già affermato da questa Corte, il dolo nel reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17525 del 17/03/2010 Ud. dep.
07/05/2010 Rv. 246991), è costituito dal “fine di consentire a terzi l’evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, comprensivo del fine di conseguire un
indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di
consentirli a terzi. Tale fine può anche non essere esclusivo nel senso che il reato non
è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale.
In altre parole, altre finalità possono concorrere con quella fiscale, ma
quest’ultima deve sempre sussistere perché, mancando il dolo di evasione, il reato non
è configurabile.
Nel ritenere configurabile il reato anche in caso di fatturazione solo
soggettivamente falsa, questa Corte ha altresì precisato che anche in tal caso è
possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
20353 del 17/03/2010 Ud. dep. 28/05/2010 Rv. 247110; Sez. 3, Sentenza n. 14707
del 14/11/2007 Ud. dep. 09/04/2008 Rv. 239658).
Nel caso di specie, il Tribunale di Imperia ha rilevato, con riferimento alla
posizione della M.G.S. che, anche in assenza della interposizione fittizia di AB Service,
srl le prestazioni in oggetto sarebbero state ugualmente fatturate da AB Service Coop
srl nei confronti di MSG, il che, sempre secondo il Tribunale, sta a significare che
quest’ultima avrebbe sostenuto in ogni caso dei costi effettivi suscettibili di essere
iscritti nelle dichiarazioni dei redditi e che il corrispettivo dell’appalto non sarebbe stato
inferiore a quello concordato con AB Service srl, ma semmai superiore. Per tali ragioni,
riferendosi esclusivamente all’illecito profitto conseguito da MSG – in mancanza di dati
sulla AB Service srl – ha ritenuto la mancanza di prova del fumus sotto il profilo
dell’elemento soggettivo.

3

Il A.A., a sua volta, nella qualità di I.r. della M.G.S srl, al fine di evadere le

Così ragionando, però, il Tribunale si è discostato dai principi esposti perché,dando
per scontato un fatto tutto da verificare (e cioè che le prestazioni , in assenza della
fittizia interposizione, sarebbero state ugualmente fatturate da AB Service Cooperativa
srl nei confronti di. M.S.G.), non ha valorizzato il dato fondamentale che la AB Service
srl non era stata parte nel rapporto commerciale con MGS e quindi le operazioni tra le
due società, inesistenti sotto un profilo soggettivo, erano finalizzate, al momento del
loro compimento, ad una indebita detrazione fiscale da parte di MGS srl.

P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Imperia.
Roma, 15.10.2013.
Il ons. est.

Il Presidepie

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42°

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Il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame.

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