Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44663 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44663 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERARDINI MARIO N. IL 10/01/1949
avverso l’ordinanza n. 373/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

o2-1-0 c9o(ii)c„,„„r„,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 26.3.2013 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato, ai sensi
dell’art. 634 cpp, inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione
della sentenza n. 356/1998 del Pretore di Sanremo (come confermata dalla Corte
d’Appello di Genova con sentenza n. 870/2000 e poi dalla Corte di Cassazione con
sentenza 22.2.2001) proposta da Berardini Mario, condannato alla pena di mesi due di
arresto e lire 11.000.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 20 lett. b) e c) della

assenza o difformità dalla concessione opere edili in cemento armato ed in zona
sottoposta a vincolo, anche in violazione di ordinanza di sospensione dei lavori.
Ha rilevato la Corte piemontese:
– che le dichiarazioni testimoniali, le valutazioni peritali e le risultanze emerse
davanti al TAR, su cui il ricorrente ha fondato la propria istanza, sono state rese in
procedimenti assai diversi;
– che le attività edilizie oggetto delle indicazioni del ricorrente e le stesse
situazioni storiche e fattuali ad esse sottese non appaiono identiche a quelle oggetto
della sentenza di cui si chiede la revoca;
– che non sussiste alcuna inconciliabilità tra i fatti storici su cui si fondano le
rispettive pronunce in quanto esse riguardano opere, datazione di consumazione e
violazioni edilizie del tutto diverse, come emerge

ictu ocull

dall’esame delle

imputazioni, rispetto alla descrizione dei manufatti e alla collocazione temporale della
loro realizzazione;
– che il condono ottenuto dal ricorrente ricopre le opere realizzate fino al 1993,
mentre la sentenza oggetto della richiesta di revisione riguarda interventi successivi,
posti in essere tra il 10.8.1996 e il 21.9.1996, per cui tra le due sentenze non può
esistere alcun contrasto inconciliabile.
Ricorre per cassazione il difensore del Berardini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un articolato motivo si deduce a) la mancanza. contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera e cpp; b) l’inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza,
nella specie nullità per violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 630 e
634 cpp./violazione di legge (art. 606 lettera c cpp./art. 111 cost.); c) inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener
conto nella applicazione della legge penale con particolare riferimento all’art. 35
comma 13 L. n. 47/1985 (art. 606 lett. b cpp). Premessa una dettagliata ricostruzione
della vicenda, il ricorrente rimprovera sostanzialmente alla Corte d’Appello di Torino di
avere di fatto sconfinato in un esame di merito delle nuove prove dedotte laddove le
ha considerate meno specifiche, puntuali ed assertive di quanto preteso, compiendo in

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legge n. 47/1985, nonché 1 sexies della legge n. 431/1985 per avere realizzato in

tal modo una valutazione che non ha nulla a che vedere con la mera infondatezza
rilevabile ictu °cui/.
Rileva inoltre la violazione da parte della Corte dell’obbligo di motivazione,
laddove ha affermato che le attività edilizie oggetto delle indicazioni del ricorrente e le
stesse situazioni storiche e fattuali ad esse sottese non appaiono identiche a quelle
oggetto della sentenza di cui all’odierno ricorso, senza argomentare l’affermazione
medesima alla luce delle specifiche deduzioni di segno contrario fondate sul rilievo che

Locatelli capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sanremo.
Critica infine la decisione nella parte in cui ha escluso il contrasto tra la
sentenza di cui si chiede la revisione e quella n. 193/1998 del Pretore di Sanremo:
rileva al riguardo la manifesta illogicità della motivazione e l’abbaglio in cui è incorsa la
Corte d’Appello perché non vede il perfezionamento di alcun provvedimento
concessorio che, invece, non solo esiste (trattasi della sanatoria 2/1514), ma si è
rivelato tanto efficace da consentire al Pretore di Sanremo di emettere sentenza di non
doversi procedere in relazione ai medesimi manufatti non completati per via della loro
sospensione. Rileva ancora il ricorrente che nel momento in cui esamina le opere di
completamento di quegli stessi abusi condonati, la Corte territoriale prende
improvvisamente a lamentare la totale mancanza di provvedimenti concessori,
ponendosi in palese contrasto con il giudicato della menzionata sentenza n. 193/1998
che invece ebbe ad applicare il citato condono. Aggiunge infine la pretermessa
considerazione dell’art. 35 comma 13 della legge n. 47/195 che si traduce nella
inosservanza di tale norma.

2. Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la manifesta
infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l’inammissibilità l’evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una
verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e
per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla
effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole
dubbio, il giudicato (cfr. cass. sez. 4, Sentenza n. 18196 del 10/01/2013 Cc. dep.
19/04/2013 Rv. 255222; Sez. 6, Sentenza n. 18818 del 08/03/2013 Cc. dep.
29/04/2013 Rv. 255477; Sez. 1, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010 Cc. dep.
18/11/2010 Rv. 248463).
Dunque, nella delibazione spettante alla Corte d’Appello non possono assumere
rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone
un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso
categoricamente differenziare (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 2437 del 03/12/2009 Cc.
dep. 20/01/2010 Rv. 245770).

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i distinti interventi erano coperti dal condono alla luce delle indicazioni fornite dall’ing.

Orbene, nel caso di specie, è proprio il contenuto intrinseco della domanda ad
apparire inidoneo a vincere la forza del giudicato così, come del resto, emerge dalle
stesse argomentazioni addotte Corte territoriale.
In particolare, la Corte di merito nel compiere un’astratta valutazione circa
l’attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in
discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti
del Berardini, ha rilevato la diversità dei procedimenti in cui sono state rese le

sentenza di cui si chiede la revoca ed ha riassunto assai sinteticamente il contenuto
delle dichiarazioni del teste ing. Locatelli (capo dell’Ufficio Tecnico del Comune) circa il
tipo di opere realizzate ed i materiali impiegati; ha pertanto ritenuto, seppure nei limiti
dell’indagine consentita, la minore specificità, puntualità ed assertività delle
dichiarazioni richiamate dal ricorrente escludendo altresì che le attività edilizie oggetto
dell’esame dei testi appaiono identiche a quelle oggetto della sentenza di cui al ricorso.
La Corte d’Appello ha inoltre rilevato che le testimonianze richiamate non
appaiono tali da portare alla invocata assoluzione o ad una sentenza di NDP.
Ha quindi affermato che, come emerge ictu ()culi, le due sentenze di cui si
discute riguardano opere, datazioni di consumazione e violazioni edilizie del tutto
diverse, come emerge dalle imputazioni.
Anche tale rilievo appare corretto in base ad una valutazione sommaria della
domanda: infatti, la sentenza del Pretore di Sanremo n. 356/1998 del 30.10.1998 (di
cui si chiede la revisione) riguardava lavori di posa in opera di putrelle e tavelloni,
nonché la copertura e la realizzazione di una struttura portante in ferro in locali da
adibirsi a serre, con concessione scaduta di validità e in dispregio dell’ordine di
demolizione, oltre al completamento di un muro perimetrale lato monte e alla
realizzazione di travi in c.a. lato mare in aggiunta alla struttura metallica già realizzata.
Secondo la Corte d’Appello tali opere (poste in essere tra agosto e settembre 1996)
non rientravano nella sanatoria e nel condono riguardante opere realizzate sino al
1993, a differenza delle opere a cui si riferiva l’altra sentenza (quella n. 193 n. 1998
del 1.6.1998).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte torinese, ha infine escluso
l’inconciliabilità tra le sentenze.
La motivazione posta a base della decisione, dunque, lungi dal costituire una
anticipazione delle valutazioni di merito, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 634 cpp
e quindi si sottrae al sindacato di questa Corte.
S’impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15.10.2013.

dichiarazioni testimoniali indicate dal ricorrente rispetto a quello sfociato nella

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