Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44657 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44657 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Rappazzo Giancarlo, nato il 02/05/1957
La Paglia Lucrezia, nata il 02/10/1963

avverso l’ordinanza del 23/01/2013 del Gip del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo
Geraci che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gip del Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 23/01/2013,
dichiarava inammissibile l’opposizione proposta il 13/11/2012 da Giancarlo
Rappazzo e Lucrezia Paglia avverso il decreto penale di condanna n. 2054/2012,
emesso il 21/05/2012.

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo

pen.
2.1. In particolare i ricorrenti esponevano:
a)che la notifica del decreto penale de quo era nulla perché non effettuata
ritualmente nelle forme di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.;
b)che andava eccepita questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 157, comma 8, cod. proc. pen.; 461 cod. proc. pen., in
riferimento agli artt. 3, 24, 111, comma 3, Costituzione;
c) che l’opposizione al decreto penale di condanna presentata il 13/11/2012
doveva essere intesa come richiesta di restituzione in termine per proporre
opposizione.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato
1.1. Il Gip ha congruamente motivato il provvedimento in data 23/01/2013,
con il quale è stata dichiarata inammissibile per tardività l’opposizione al decreto
penale di condanna.
Detto decreto n. 2054/2012, emesso il 21/03/2012, risulta notificato
ritualmente ad entrambi gli imputati nelle forme di cui all’art. 157, comma 8,
cod. pen., in data 17/10/2012.
L’opposizione è stata proposta tardivamente il 13/11/2012; ossia oltre il
termine di 15 giorni di cui all’art. 461 cod. proc. pen.
1.2. La richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione,
dedotta in via alternativa, è inammissibile. Detta richiesta è stata avanzata
soltanto nel ricorso per Cassazione e non in sede di opposizione al decreto
penale di condanna, come prescritto dall’art. 175, comma 3, cod. proc. pen.

2

violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.

2. La eccepita questione di illegittimità costituzionale degli artt. 157, comma
8, cod. proc. pen. e 461 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111
Costituzione è generica nella sua formulazione e comunque non rilevante ai fini
della decisione attinente alla tempestività dell’opposizione al decreto penale. Il
ritiro tardivo del plico contenente il decreto penale de quo – con conseguente
decorrenza e scadenza del termine per proporre opposizione – è stato dovuto
esclusivamente a condotta non diligente degli attuali ricorrenti, con conseguente

3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Giancarlo Rappazzo e Lucrezia
Paglia con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 09 Ottobre 2013.

non rilevanza degli invocati parametri di cui agli artt. 3, 24, 111 Costituzione.

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