Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44654 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44654 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Dello Iacolo Giuseppina, nata il 24/02/1967

avverso l’ordinanza del 25/05/2012 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 09/10/2013

I

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa
il 25/05/2012 – provvedendo sull’incidente di esecuzione proposto da Giuseppina
Dello Iacolo avente per oggetto l’istanza di sospensione dell’ordine di
demolizione emessa dal PM sede il 10/01/2011 in riferimento alla sentenza n.
3258 in data 28/03/2008 del Tribunale di Napoli – respingeva l’istanza de qua.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare la ricorrente esponeva:
a)che l’ingiunzione a demolire era nulla per assoluta indeterminatezza della
stessa;
b)che, essendo stata presentata domanda di condono edilizio, l’esecuzione
dell’ordine di demolizione andava sospese.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha congruamente
motivato i punti fondamentali della decisione evidenziando che:
a)l’ingiunzione a demolire è stata emessa dal PM il 10/01/2011 in
riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli, in data 28/03/2008
(irrevocabile il 31/10/2008) pronunciata nei confronti di Giuseppina Dello Iacolo;
b)che le opere edili da demolire erano quelle individuate nella citata
sentenza del 28/03/2008, con conseguente esclusione di qualsiasi
indeterminatezza dell’ordine di demolizione;
c)che non risultava documentata la pendenza della domanda di condono
edilizio , asserita dalla ricorrente nell’istanza di sospensione dell’ingiunzione a
demolire (vedi ord. impugnata pagg. 1 – 2).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto già esposto in sede di esecuzione. Sono, altresì, infondate
perché in contrasto con quanto congruamente motivato del giudice
dell’esecuzione.

2. L’ interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppina
Dello Iacolo con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende
Così deciso il 09 Ottobre 2013.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

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