Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44653 del 09/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44653 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caccavale Angelo, nato il 23/10/1949
avverso l’ordinanza dell’01/10/2012 della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci /
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 09/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza emessa 1’01/10/2012
respingeva il ricorso proposto da Angelo Caccavale avente per oggetto la
restituzione dell’immobile di cui alla sentenza del 09/06/2011 della Corte
medesima.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
2.1. In particolare la ricorrente esponeva che il bene immobile de quo
andava restituito allo stesso, essendo stata contestata, con ricorso davanti al
competente TAR, l’acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune di
Campagnano, ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato
1.1. La Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti fondamentali
della decisione.
In particolare il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il manufatto , di cui
l’attuale ricorrente Angelo Caccavale ha chiesto la restituzione i è stato acquisito
al patrimonio del Comune di Campagnano di Roma con rituale trascrizione nei
Registri immobiliari all’esito del procedimento di cui all’art. 31, commi 3 e 4,
d.P.R. 380/2001.
Il contenzioso amministrativo instaurato da Angelo Caccavale – attinente
alla legittimità del procedimento di acquisizione del manufatto al patrimonio del
predetto Comune – non costituisce, allo stato degli atti, circostanza che
legittimava la restituzione del bene a favore del Caccavale (vedi ord. impugnata
pagg. 1 – 2).
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto già esposto in sede di esecuzione. Sono, altresì, infondate in
diritto perché in palese contrasto con la disciplina normativo di cui all’art. 31,
commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001.
3.Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Angelo Caccavale con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
2
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 09 Ottobre 2013.