Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44652 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44652 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ponti Giovanni, nato il 05/05/1974

avverso l’ordinanza del 22/07/2012 del Gip del Tribunale di Ravenna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gip del Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 22/03/2012,
respingeva la richiesta) avanzata da Giovanni Ponti ) di nullità della notifica del
decreto penale di condanna n. 4521, emesso in data 03/04/2009, nonché la
ulteriore istanza di restituzione nel termine proposta (dal Ponti) in relazione al
predetto decreto penale di condanna.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che la notifica del decreto penale del 03/04/2009 era nulla perché
effettuata in violazione delle norme di cui all’art. 157 cod. pen.
b)che, comunque, ricorrevano le condizioni di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
per la restituzione nel termine per proporre opposizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. Il Gip del Tribunale di Ravenna con provvedimento del 03/04/2009
emetteva il decreto penale di condanna alla pena di C 30,00 di ammenda nei
confronti di Giovanni Ponti / imputato del reato di cui all’art. 726 cod. pen. (come
contestato in atti). Detto decreto penale (n. 452/2009) veniva notificato a mezzo
del servizio postale con le modalità di cui all’art. 8 L. 890/1982.
1.2. Dall’esame degli atti risulta che – non essendo stato possibile
consegnare l’atto al destinatario a causa della sua assenza – il relativo avviso
veniva immesso nella cassetta, con contestuale deposito del piego presso l’ufficio
postale di Modena; notizia di tale deposito veniva comunicata con una seconda
raccomandata contrassegnata dal n. 76089804065.

2.Tanto premesso si rileva che non risulta individuata la modalità con cui
era stata consegnata la seconda raccomandata n. 76089804065. La
comunicazione del responsabile dell’ufficio postale di Modena, in data
07/11/2011 – con cui si afferma che la predetta raccomandata n. 76089804065
era stata regolarmente consegnata – presenta un contenuto generico. In
particolare in detta missiva non sono state indicati in concreto i termini precisi
2

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

della consegna della raccomandata e la conformità delle modalità di consegna ai
parametri di cui all’art. 8, comma 2, L. 890/1982

3. L’accoglimento della censura relativa alla ritualità della notifica del decreto
penale del 03/04/2009 assorbe l’ulteriore censura attinente alla richiesta di
restituzione nel termine.

4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Gip del Tribunale di Ravenna in

P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna.
Così deciso il 09 Ottobre 2013.

data 22/03/2012 con rinvio al Tribunale di Ravenna.

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