Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44651 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44651 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
AUREMMA DIVINA N. IL 20/05/1944
avverso la sentenza n. 165/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
21/05/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/s9tifé le conclusioni del PG
e>s)

j ‘0J.A.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 21 maggio 2012 il Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli
– applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi due di arresto ed C 10.000,00 di ammenda
nei riguardi di AURIEMMA Divina, imputata dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 65, 71, 72,
93, 94 e 95 D.P.R. 380/01, concernenti la realizzazione di un manufatto in violazione delle

1.2 Ricorre con unico motivo per l’annullamento della detta sentenza, il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo erronea
applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell’ordine di demolizione
delle opere abusive, nonostante la esplicita previsione legislativa anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. è fondato: l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 comma 9 del D.P.R.
380/01 costituisce sanzione avente natura giurisdizionale quanto all’organo istituzionale al
quale il relativo esercizio è attribuito, ma ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo
ablatorio che il giudice deve disporre, anche in caso di sentenza applicativa di pena concordata
tra le parti (Sez. 3^ 17.2.2010 n. 16390, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769; idem, 7.10.2009 n.
44948, P.G. in proc. Ascenzi e altro Rv. 245212).
1.1 A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna,
ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è
compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria, ne’ di misura di
sicurezza).
1.2 Né può rilevare in contrario la circostanza che l’ordine medesimo non abbia formato
oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice,
non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui
l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiannento (Sez. 3^
16390/10 cit. idem 4.1.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado, Rv. 210128; idem, 7.3.2008 n.
24087, Caccioppoli, Rv. 240539).
1.3 Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi
dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere
abusive, rientrando nei poteri di questa Corte rimediare all’omissione di che trattasi mediante
l’emissione del provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del
giudice di merito (così Sez. 3^ 8.11.1999, n. 3467, P.G. in proc. Santori, Rv. 216378).

1

leggi urbanistiche, edilizie e antisismiche.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di
demolizione, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma 17 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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