Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44650 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44650 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BREVIARIO IVONNE CRISTINA N. IL 27/10/1969
avverso la sentenza n. 6933/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 06/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seté le conclusioni del PG Dpt(
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 6 giugno 2012 il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di
Bergamo applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, la pena di giorni quattordici di reclusione ed Euro 40,00
di multa nei riguardi di BREVIARIO Ivonne Cristina, imputata del reato di cui alla L. n. 638 del
1983, art. 2, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle

1.2 Ricorre con unico motivo per l’annullamento della detta sentenza, il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo erronea
applicazione della legge penale in relazione alla disposta applicazione della pena detentiva in
misura inferiore a quella minima legale prevista dall’art. 23 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato, apparendo palese la violazione da parte del GUP delle disposizioni
contenute nell’art. 23 c.p. che fissano il limite minimo edittale, inderogabile, della pena
detentiva prevista per i delitti in giorni quindici di reclusione.
2. Non è possibile, peraltro, un intervento rettificativo ex art. 619 c.p.p. da parte di questa
Corte, tenuto conto che l’accordo processuale formatosi tra le parti prevede una determinata
entità della pena che, se oggetto di una eventuale variazione dovuta anche ad errore non
materiale, dovrà essere risottoposta alla valutazione concordata tra le due parti originarie
(Sez. 5^ 25.10.2005 n. 46790, PP.GG. in proc. Infantini, Rv. 233033; Sez. 6^ 8.2.2013 n.
7194, P.G. in proc. Mouhassine, Rv. 254500).
3. Coerentemente a tale soluzione, ritiene questa Corte di accedere all’orientamento
assolutamente maggioritario, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la illegalità
della pena comporta l’esclusione della validità dell’accordo siglato fra le parti del processo e
ratificato dal giudice. L’annullamento, peraltro, deve avvenire senza rinvio, in quanto le parti
del processo potranno, o meno, rinegoziare l’accordo su altre basi e nel caso contrario – se ad
es., con riguardo al caso in esame, l’imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore
entità della pena detentiva – il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Si tratta di
una conclusione che, assolutamente rispettosa della volontà negoziale delle parti (in termini,
Sez. 3^ 22.9.2011 n. 1883, P.G. in proc. La Sala, Rv. 251796; conforme, Sez. 5^, 22.9.2006
n. 1411, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033), appare preferibile rispetto al minoritario di
questa stessa Corte che opta invece per l’annullamento con rinvio (in termini Sez. 3^,
14.6.2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, Rv. 237124).
4. Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza senza rinvio al Tribunale di Bergamo
con contestuale trasmissione degli atti allo stesso ufficio, per l’ulteriore corso.
1

retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale
di Bergamo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma 17 aprile 2013

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