Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44649 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44649 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
MARCHESI MASSIMO N. IL 04/10/1969
avverso l’ordinanza n. 11508/2008 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. A
a

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con provvedimento adottato in sede di udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., il
GIP del Tribunale di Bergamo, officiato della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. ed
opposta dall’Agenzia delle Entrate, disponeva, ai sensi del comma 5 dell’art. 409, che il P.M.
procedente formulasse l’imputazione a carico di MARCHESI Massimo, quanto meno per il reato
di cui all’art. 10 del D. L.vo 74/00.

vizio di abnormità del provvedimento, rilevando come l’iniziale ipotesi delittuosa ravvisata dal
P.M. a carico del MARCHESI per il reato di cui all’art. 5 del D. L.vo 74/00 (per la quale era
stata avanzata richiesta di archiviazione cui si era opposta la p.o. Agenzia delle Entrate) non
potesse ravvisarsi in alcun modo e ritenendo che l’iniziativa del GIP, qualificata come abnorme,
non potesse intendersi come riqualificazione di una condotta sotto altra veste giuridica, ma
come individuazione di un vero e proprio fatto nuovo, del tutto esulante dalla comunicazione
della notizia di reato trasmessa dall’Agenzia delle Entrate al Procuratore della Repubblica e
dunque non rientrante nelle prerogative del GIP in tale specifica fase procedimentale,
appartenendo solo al P.M. il potere di una iniziativa penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va, quindi, rigettato.
2. Si premette in fatto – come ricordato dallo stesso P.M. ricorrente – che il MARCHESI era
stato sottoposto ad indagini per il reato di cui all’art. 5 del D. L.vo 74/00 in relazione alla
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi che aveva, all’esito delle indagini, formato
oggetto di una richiesta di archiviazione opposta dall’Agenzia delle Entrate quale persona
offesa dal reato.
3. La prima questione da verificare – che oltretutto costituisce il nucleo centrale del ricorso
del P.M. – è se nel caso in esame ci si trovi, o meno, in presenza di un atto abnorme.
3.1 Tale categoria processuale, che consente il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento caratterizzato da quel vizio, riguarda, in via generale, quel provvedimento che,
per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, così come quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere,
si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole
limite. Accanto ad una abnormità di tipo strutturale collegato alla singolarità dell’atto che lo
colloca al di fuori del sistema normativo, si pone poi l’abnormità cd. “funzionale” che si verifica
quando l’atto, seppure non estraneo al sistema normativo, determini tuttavia la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo. (in termini oltre a SS.UU. 10.12.1997 n. 17, Di
Battista, Rv. 209603, v. anche Sez. 2^ 5.6.2003 n. 27716. P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857).
1

1.2 Ricorre per l’annullamento della detta ordinanza il Pubblico Ministero denunciando il

4. La giurisprudenza più recente di questa Corte, muovendo dalla pronuncia delle SS.UU.
del 26 marzo 2009 n. 25957 (Rv. 243590) secondo la quale “non è abnorme il provvedimento
con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà eseguita – dichiari erroneamente
la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.
trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione
dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P. M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso”,

ha affrontato specificamente il tema dei poteri del GIP in sede di decisione sull’accoglimento o
meno della richiesta di archiviazione circa l’obbligo imposto al P.M. di formulare l’imputazione
per reati diversi da quelli oggetto del procedimento e/o per i quali era stata effettuata
l’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen.
4.1 La soluzione adottata, peraltro, non è uniforme, contrapponendosi a decisioni che
qualificano l’iniziativa del GIP come non solo indebita, ma avulsa dal sistema e dunque
abnorme, rientrando solo nella prerogativa del P.M. l’esercizio di una iniziativa penale (tra le
tante Sez. 5^ 16.2.2012 n. 12987, P.M. in proc. Di Felice, Rv. 252312; Sez. 3^ ^ 27.5.2009
n. 28841, P.M. in proc,. Battisti, Rv. 244565), un orientamento che oggi può dirsi prevalente,
di segno contrario, nel senso della esclusione, in siffatta evenienza, dell’abnormità e della
conseguente non ricorribilità del provvedimento impugnato per la tassatività dei mezzi di
impugnazione (tra le tante, Sez. 5^ 7.10.2008 n. 43262, Frizzo, Rv. 241724; Sez. 1^
12.5.2010 n. 21060, P.M. in proc. Charon, Rv. 247577; Sez. 6^ 15.1.2013 n. 4183, P.M. in
proc,. Nopli, Rv. 254254; idem 22.6.2011 n. 34284, P.G. in proc. Polese, Rv. 250836).
4.2 Tale ultimo orientamento, peraltro, era stato già percorso dalle SS.UU. di questa Corte
con la sentenza del 31.5.2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162 che, esaminando
una fattispecie analoga, aveva affermato il principio di diritto secondo cui “Non è abnorme, e
pertanto non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza
camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della
richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri
soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta,
disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei
poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera “notitia criminis”.
5. A ben vedere – e con esplicito riferimento alla fattispecie in esame – rientra nei poteri
controllo affidati al GIP, una volta che egli sia investito dal P.M. della richiesta di archiviazione,
quello consistente nella pronuncia di ordinanza di imputazione coatta rivolta al P.M. per ipotesi
di reato diverse da quelle originariamente oggetto delle indagini e per le quali era stata
disposta iscrizione del soggetto nel registro di reati.

2

ci;

5.1 Trattasi di un principio che questo Collegio condivide, che muove dall’esatto rilievo
secondo cui, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum che investe
il GIP non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze
processuali, dalle quali il GIP può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine ad
ulteriori fatti costituenti reato.
5.2 Tra l’altro la formulazione della imputazione coatta prescinde da nuove indagini e può
basarsi sugli elementi già a disposizione del P.M. e sottoposti al vaglio giurisprudenziale del

sistema o che determini la stasi del procedimento.
6. Sotto altro profilo, poi, va aggiunto che rientra nei poteri del GIP anche quello di
sollecitare il P.M. alla iscrizione del nominativo di un determinato soggetto nel registro dei
reati, una volta individuata a suo carico una diversa ipotesi delittuosa rispetto a quella oggetto
della richiesta di archiviazione non accolta, in quanto è implicito nella statuizione della
imputazione coatta che da parte del P.M. debba provvedersi alla iscrizione del soggetto nei cui
confronti tale imputazione viene elevata, nell’apposito registro notizie di reato, essendo
inconcepibile una iniziativa penale del P.M. sganciata da un adempimento di carattere formale,
cogente e necessario, ed anzi propedeutico alla imputazione in conformità a quanto previsto
dall’art. 335 cod. proc. pen. e 109 e 110 Disp. Att. stesso codice.
6.1 In altri termini, l’attività sollecitatoria del GIP non assume un connotato giurisdizionale
quanto, piuttosto, la caratteristica di un invito rivolto al P.M. a regolarizzare una determinata
situazione conseguente all’obbligo di formulare l’imputazione che, per quanto dianzi visto, non
costituisce una ipotesi di abnormità e dunque costituisce normale esercizio della giurisdizione
da parte del GIP (per tali concetti v. da ultimo Sez. 6″ n. 4183/13 cit.).
Il ricorso del P.M. va, quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

GIP che dà a quegli elementi la veste giuridica appropriata, senza che ciò risulti avulso dal

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