Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44648 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 44648 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AQUINO GIOVANNA N. IL 26/01/1936
avverso l’ordinanza n. 293/2011 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seyite le conclusioni del PG 50tt.
c–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 12 marzo 2012 il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla
istanza di sospensione della ingiunzione a demolire un fabbricato disposta dal Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale in conformità alla sentenza del Pretore Circondariale di Torre
Annunziata del 16 aprile 1995, con la quale AQUINO Giovanna (imputata del reato di cui all’
art,. 20 lett. b) della L. 47/85) era stata condannata per il detto reato con sentenza ormai

1.2 A fondamento della propria decisione il Tribunale escludeva la sussistenza die
presupposti in base ai quali poter concedere la chiesta sospensione, rilevando, in particolare,
che non era stata avanzata alcuna concessione in sanatoria per l’immobile in parola ovvero che
fosse pendente la procedura per l’ottenimento del cd. “condono edilizio ex L. 326/03 e infine
ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l’immobile da demolire fosse abitato da
persona anziana ed invalida e da familiari in situazione di disagio per ragioni soggettive legate
all’età.
1.3 Ricorre per l’annullamento della detta ordinanza AQUINO Giovanna a mezzo del
proprio difensore di fiducia. Deduce il detto difensore, con un primo motivo, l’erronea
applicazione della legge penale in quanto l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione
risultava ormai ultimato da lunghissimo tempo e solo la estrema lunghezza dell’iter
amministrativo intrapreso presso il Comune di Boscotrecase per la regolarizzazione della
costruzione, aveva impedito l’esito positivo della richiesta di sanatoria dell’illecito. Con un
secondo motivo rileva la difesa che da parte del Tribunale non è stata evidenziata la
circostanza del contrasto della costruzione con la normativa urbanistica, ostativa al rilascio
della concessione in sanatoria. Con un terzo motivo lamenta la illogicità manifesta della
motivazione e con un quarto, ed ultimo, motivo,. Ribadisce che, trattandosi di immobile
suscettibile della sanatoria urbanistica, il Tribunale avrebbe dovuto disporre attività istruttorie
integrative onde verificare la suscettibilità in concreto della costruzione ad essere
amministrativamente sanata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. E’ principio assolutamente costante che l’intervenuta acquisizione di un manufatto
abusivamente realizzato al patrimonio del Comune non costituisce circostanza ostativa alla
demolizione. Parimenti pacifica è la regula juris in forza della quale non è ammissibile una
sospensione dell’ordine di demolizione in attesa che la P.A. si pronunci sulla eventuale
esistenza di interessi pubblici contrari alla demolizione stessa, laddove manchino elementi tali

1

definitiva, rigettava l’istanza medesima.

da far ritenere prevedibile l’adozione in tempi contenuti di una eventuale determinazione da
parte della P.A. in senso contrario alla demolizione.
2.1 Invero in materia di reati edilizi l’ordine di demolizione delle opere abusive (sottratto
alla regola del giudicato) può essere revocato (in presenza di atti amministrativi incompatibili
con la sua esecuzione) ovvero sospeso (quando sia ragionevolmente prospettabile che,
nell’arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la disposta
demolizione). Rimane, quindi, esclusa la possibilità di una revoca o sospensione laddove

amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile il rinvio sine die della tutela
degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare; né può giovare
l’eventuale pendenza di ricorso al T.A.R. avverso il rigetto della istanza di condono edilizio
(Sez. 3^ 26.9.2007 n. 38897, Di Somma, Rv. 237815; nello stesso senso, Sez. 3^ 24.3.2010
n. 24273, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791; Sez,. 3^ 5.3.2009 n. 16686; Marano, Rv.
243463).
2.2 Peraltro, con il ricorso in esame vengono, solo genericamente 4 prospettate questioni
relative ai rapporti intercorrenti tra il giudicato penale e le iniziative della Pubblica
Amministrazione ; che rendono il motivo proposto, oltre che manifestamente infondato, anche
del tutto generico e, come tale, inammissibile.
3. Né è ravvisabile, come esattamente ricorda il P.G. requirente, un automatismo tra la
procedura di condono e la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione.
4. Quanto poi alle argomentazioni contenute nei motivi terzo e quarto, si tratta ictu ocu/i,
di ragioni totalmente generiche insuscettibili di valutazione in sede di legittimità.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi la stessa in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

residui la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA