Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44647 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44647 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO FRANCESCO N. IL 20/11/1939
avverso l’ordinanza n. 1876/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seatíte le conclusioni del PG Dott. ^-` pLitrszl
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 10 febbraio 2012 la Corte di Appello di Napoli, decidendo sulla
richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo e correlata riduzione in
pristino avanzata dal P.G. presso quella Corte nei confronti di RUSSO Francesco (ordine di
demolizione disposto con sentenza della Corte distrettuale del 10 giugno 1996, divenuta
irrevocabile il 20 ottobre 2009), rigettava la richiesta suddetta.

favorevole rilasciato dalla Sopraintendenza ai Beni ambientali, subordinato alla demolizione di
uno sporto, quanto il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Sant’Agnello il
7 settembre 2011 (anch’esso subordinato alla medesima condizione ed a termine) ostavano
alla tesi della esistenza – prospettata dal P.G. – di una autorizzazione tanto della
Sopraintendenza, quanto del Comune. Ne conseguiva, ad avviso della Corte distrettuale,
l’impossibilità di aderire alla richiesta di revoca dell’ordine di demolizione per la carenza dei
presupposti sia fattuali che di legge, versandosi in tema di rilascio di permesso di costruire in
sanatoria con prescrizioni che, in quanto adempiute, rendevano tamquam non esset il relativo
provvedimento autorizzatorio.
1.3 Ricorre per l’annullamento della detta ordinanza RUSSO Francesco a mezzo del proprio
difensore fiduciario, deducendo tre distinti motivi. Con il primo si lamenta da parte della difesa
la violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 39 della L. 724/93 in relazione
all’art. 32 della L,. 47/85; artt. 146 e 167 del D. L.vo 42/04) e delle leggi regionali della
Campania n. 10/82 e 16/04 – art. 89). Con il secondo si deduce inosservanza della legge
processuale penale (art. 666 cod. proc. pen.). Con il terzo, ed ultimo, motivo la difesa deduce
carenza di motivazione per manifesta illogicità e denuncia, anche, la contraddittorietà tra la
decisione della Corte Distrettuale e la sentenza del T.A.R. Campania che aveva sospeso
l’efficacia della prescrizione apposta al permesso di costruire e al parere della Sopraintendenza,
perché illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va, quindi, rigettato.
2. Si premette in fatto – come ricordato dalla stesso ricorrente – che la vicenda in esame
trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli che, relativamente ad un
manufatto abusivo realizzato dall’odierno ricorrente sul finire degli anni ’80, all’esito del
giudizio penale aveva ritenuto estinto il reato edilizio per intervenuta condonabilità dell’opera,
confermando la condanna con riferimento al reato paesaggistico-ambientale di cui all’art. 1
sexies della L. 47/85. A seguito di parere favorevole rilasciato dalla competente
Sopraintendenza ai Beni Ambientali, subordinato alla eliminazione di un balcone sporgente, il
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1.2 A fondamento della propria decisione il giudice territoriale rilevava che tanto il parere

Comune interessato rilasciava, previa emissione dell’autorizzazione paesistica, il permesso di
costruire in sanatoria con la prescrizione della eliminazione dello sporto. Avverso tale
provvedimento il RUSSO aveva presentato ricorso al T.A.R. Campania che, con ordinanza del
26 gennaio 2012, sospendeva l’efficacia della prescrizione perché priva di motivazione in
ordine all’asserito contrasto con la normativa paesaggistica.
3.

Poste tali premesse fattuali, la dedotta inosservanza della legge penale non è

condivisibile: invero, in tanto può procedersi ad una revoca dell’ordine di demolizione in sede

paesaggistica, non essendo il relativo rilascio desumibile né dall’intervenuto parere favorevole
da parte dell’Autorità amministrativa competente, né dal rilascio del permesso in sanatoria.
4. Se è vero che tra l’autorizzazione paesaggistica e quella edilizia in sanatoria esiste una
piena autonomia (affermata peraltro dal Consiglio di Stato con sentenza del 19.6.2001 n.
3242) di guisa che è ben possibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria anche in
assenza di un nulla osta paesaggistico, è altrettanto vero che un eventuale parere favorevole
da parte dell’Autorità amministrativa deputata alla tutela del paesaggio t non debba
necessariamente influire positivamente sulla procedura di rilascio del permesso di costruire nel
senso che trattandosi di tutela di interessi diversi, una costruzione che sia compatibile con
l’ambiente paesaggistico può tuttavia confliggere con l’interesse urbanistico-edilizio e
viceversa. Occorre, quindi, che da parte dell’Autorità Amministrativa competente alla tutela
paesistica intervenga il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica (non essendo
sufficiente, come invece ritenuto dal ricorrente, che sia lo stesso Comune a poter rilasciare una
autorizzazione del genere – così a pag. 3 del ricorso), senza che possa rilevare il rilascio di un
semplice parere, oltretutto sottoposto a prescrizioni nella specie pacificamente non osservate
come ammesso dallo stesso ricorrente.
5. Non è contestabile che la costruzione de qua, seppur assistita da un permesso di
costruire in sanatoria, insista su zona paesaggisticamente vincolata di guisa che solo
l’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente potrebbe
contribuire a rendere la costruzione compatibile non solo sotto il profilo urbanistico-edilizio, ma
sotto quello, ugualmente rilevante, paesaggistico.
6. Non appare condivisibile l’assunto del ricorrente in merito alla ritenuta violazione
dell’art. 666 cod. proc. pen. in quanto era preciso onere di costui – che non vi ha adempiuto produrre il documento mancante (l’autorizzazione paesaggistica).
7. Né può condividersi la tesi della manifesta illogicità della motivazione, avendo, invece,
la Corte distrettuale correttamente statuito sulla assenza della condizione legittimante la
revoca dell’ordine di demolizione, ritenuta assolutamente indispensabile: non va infatti
dimenticato che il reato superstite rispetto al quale è stata poi sollecitata melius re perpensa la

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esecutiva, in quanto da parte del soggetto interessato sia stata ottenuta l’autorizzazione

, revoca dell’ordine di demolizione è quello paesaggistico previsto dall’art. 1 sexies della L.
431/85.
8. Ora nell’ipotesi di costruzioni in zone paesaggisticamente vincolate, il rilascio della
concessione in sanatoria è subordinato alla autorizzazione della amministrazione competente
per il vincolo: né è applicabile la speciale procedura del silenzio-assenso di cui all’art. 39
comma 4 della L. 724/94 comma 4, trattandosi di costruzione insistente su zona vincolata
paesaggisticamente, trovando invece applicazione tale normativa di favore soltanto per quelle

25028, Pacchetti, Rv. 250628).
9. Né, infine, appare sostenibile la tesi del riferito contrasto tra la decisione della Corte di
Napoli e quella del T.A.R. Campania che si è espresso unicamente sulla esecutività del
provvedimento contenente il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con
prescrizioni, in quanto quel che rileva ai fini della revoca dell’ordine di demolizione è comunque
l’esistenza di una autorizzazione paesaggistica, nella specie né prodotta, né ottenuta.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 17 aprile 2013
Il Co

igliere estensore

Il Presidente

costruzioni ubicate in zone non esplicitamente tutelate (v. da ultimo Sez. 3^ 12.5.2011 n.

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