Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44646 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44646 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGATA FRANCESCO ANTONINO N. IL 12/05/1959
avverso la sentenza n. 476/2007 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 04/02/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dpkt(
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 26 ottobre 2011 il Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di
Mascalucia – revocava parzialmente l’indulto già concesso a D’AGATA Francesco Antonino con
sentenza del 4 febbraio 2009 nella misura di giorni venti di arresto ed C 10.000,00 di
ammenda, in luogo dell’originario indulto di giorni venti di arresto ed C 15.000,00 di ammenda.

l’ordinanza apposta in calce alla sentenza in data 26 ottobre 2011 non era stata pronunciata in
esito ad un incidente di esecuzione (pur risultando dal testo dell’ordinanza l’espressione “inc.
esec. 35/11”), bensì de plano come rimedio di tipo correttivo, in violazione, quindi, sia della
norma processuale specifica (art. 665 cod. proc,. pen.) sia degli artt. 111 e 23 comma 2 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato: invero è pacifico che alla revoca dell’indulto deve procedersi con le
forme dell’incidente di esecuzione come normativamente previsto dall’art. 674 cod. proc. pen.
Nel caso di specie il provvedimento adottato dal giudice, come correttamente rilevato dal
ricorrente, è equiparabile, a dispetto delle espressioni usate che si riferiscono ad un incidente
di esecuzione, ad una correzione di errore materiale.
A ben vedere, però, trattandosi di revoca parziale di indulto già concesso ed in coerenza,
oltretutto, con l’incipit contenuto nell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione avrebbe
dovuto provvedere, non con la procedura

de plano propria della correzione degli errori

materiali di cui all’art. 130 codice di rito, ma con l’apposita udienza camerale così come
previsto dall’art. 666 cod. proc. pen.
2. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione
degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale
di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

1.2 Ricorre avverso il detto provvedimento D’AGATA Francesco Antonino, lamentando che

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