Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44645 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44645 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO FILOMENA N. IL 25/06/1966
avverso la sentenza n. 599/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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o&R.

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 26.11.2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la
decisione del Tribunale di Cosenza che aveva condannato alla pena di mesi quattro e
giorni quindici di reclusione Del Gaudio Filomena, ritenuta colpevole del reato di cui
agli artt. 81 primo comma, 110, 718, 719 n. 2 cp e 4 comma 4 della legge 401/1989
perché, quale titolare del bar Vale 46, installando e facendo funzionare all’interno dello
stesso un apparecchio elettronico del tipo denominato Continental One Ball, di genere

agevolava e comunque organizzava il gioco d’azzardo con lo stesso praticato.
La Corte di merito ha considerato che dalle prove effettuate dalla polizia
giudiziaria – i cui esiti sono stati confermati in dibattimento – risultava che
l’apparecchio era utilizzato per il gioco attraverso un meccanismo a molla azionato
previa introduzione di monete e che l’abilità del giocatore non aveva alcuna funzione.
L’imputata ricorre per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un articolato motivo si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione
degli artt. 4 comma 4 della legge n. 401/1989 e 718 cp nonché la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la ricorrente,
l’organizzazione del gioco d’azzardo tramite installazione di apparecchio elettronico in
esercizio pubblico non è incasellabile nelle previsioni dell’art 4 comma 4 della legge
401/1989 che, nel richiamare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, rinvia
non alla mera organizzazione dei giochi, ma alla più articolata condotta descritta nelle
suddette disposizioni, come ad esempio l’organizzazione del gioco del lotto e di
scommesse ovvero l’organizzazione di concorsi pronostici, condotte insussistenti nel
caso di specie, così come insussistenti sono le altre condotte previste nel comma 1 per
le quali è prevista la pena dell’arresto o l’ammenda: richiama una serie di pronunce a
sostegno dell’assunto.
Quanto alla sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 718 cp, la ricorrente
rimprovera ai giudici di merito di avere ritenuto sufficienti le dichiarazioni della polizia
giudiziaria e rileva che non basta il generico riferimento alla aleatorietà, la cui
sussistenza deve essere oggetto di approfondito accertamento e non di congetture
fatte da militari privi di conoscenze tecniche in materia. Sempre a dire della ricorrente,
si rendeva necessaria un’indagine sugli algoritmi del software dell’apparecchio e in ogni
caso sarebbe stata necessaria la prova dell’effettivo svolgimento del gioco o
dell’utilizzo dell’apparecchio a fini di lucro, che va valutato in considerazione dell’entità
della posta, della durata delle partite, della possibile ripetizione di queste e del tipo di
premi erogabili in danaro o in natura, così come affermato dalla giurisprudenza nel
caso dei cd. videopoker.
Il ricorso è parzialmente fondato.

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proibito, in quanto dichiarato illegale e messo fuori commercio dai Monopoli di Stato,

La prima questione che viene sottoposta all’esame del Collegio consiste nel
delineare la nozione di “giochi d’azzardo” di cui all’art. 4 comma 4 della legge
401/1989.
La norma testualmente dispone che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si

applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati
dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge
20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17

Il problema sussiste perché la particolare formulazione della norma pone
l’interprete davanti al dilemma se la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni
oppure dell’arresto e della ammenda prevista nei commi 1 e 2 scatti per effetto del
semplice esercizio di giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge, oppure
se occorra anche un quid pluris, ossia un comportamento finalizzato alle attività
indicate nei commi 1 e 2 (organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi
pronostici ecc., in concorrenza quindi con lo Stato).
Ritiene il Collegio che la seconda soluzione sia corretta.
Infatti, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16973 del
21/12/2012 Ud. dep. 12/04/2013 Rv. 255266) “l’esercizio di gioco d’azzardo con

apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, configura il reato previsto
dall’art. 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989 solo quando risulta dimostrata
l’organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d’azzardo esercitati a
mezzo degli apparecchi vietati”: è stato precisato che, poiché la condotta punita
dall’art. 4 della legge n. 401/89 consiste pur sempre nell’organizzazione di lotto,
scommesse, pronostici e simili, la formula usata nel quarto comma dell’art. 4 della
legge n. 401/89 rimanda essa pure all’organizzazione delle scommesse (e dei
pronostici) sui giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati. Non è quindi
sufficiente accertare che sia stato fatto esercizio del gioco d’azzardo tramite i suddetti
strumenti elettronici o la partecipazione ai medesimi (cfr. sentenza cit.).
Detto principio è certamente applicabile anche al gioco denominato Continental

One Ball che, come accertato da giudice di merito, si svolge attraverso un apparecchio
automatico ed elettronico
Una tale interpretazione trova conferma – come già ha avuto modo di rilevare
questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10642/1999) – anche nei relativi lavori parlamentari dai
quali balzano in evidenza tre dati: 1) l’eliminazione – dal primo comma dell’originario
progetto – del riferimento ai giochi d’azzardo; 2) la menzione da parte di taluni
parlamentari dell’opportunità di consentire un agevole coordinamento con le
disposizioni del codice del 1930; 3) la mancanza dell’espressa abrogazione degli artt.
718 segg. cod. pen.

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dicembre 1986, n. 904″.

Nel caso di specie, il giudice di merito non ha evidenziato alcun elemento che
rimandi alla organizzazione delle scommesse sui giochi di azzardo, cioè in definitiva ad
una di quelle attività in concorrenza con lo Stato come elencate nell’art. 1 commi 1 e 2
della legge n. 401/89e pertanto la condotta ascritta all’imputata non presenta i
caratteri costitutivi del reato di cui all’art. 4, co. 4 della legge medesima.

2. E’ invece infondata la censura riguardante la contravvenzione di cui all’art.
718 cp che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di

Come già precisato in giurisprudenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21639 del
06/05/2010 Ud. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247643) che la fattispecie di cui all’art. 718
c.p., è integrata dalla effettiva “tenuta” di un gioco d’azzardo e che ai fini
dell’accertamento del reato, pertanto, non è sufficiente la prova dell’esistenza di mezzi
atti ad esercitare il gioco d’azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente
desunta da elementi indiziali, che vi sia stato il gioco. Occorre inoltre la prova, allorché
si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo
dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente l’accertamento della
potenziale utilizzabilità dello stesso per l’esercizio del gioco d’azzardo.
Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d’azzardo ricorre ogni qual volta il
giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e
va identificato in relazione al giocatore e non all’organizzatore o gestore del gioco, il
quale ricava ordinariamente un utile dall’organizzazione o gestione professionale del
gioco, sia esso o meno d’azzardo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 42374 del 18/10/2007 Ud.
(dep. 16/11/2007 ) Rv. 238104).
Il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio
automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche
l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di
premi erogabili, in denaro o in natura.” (sez. 3^, 19.2.2008 n. 9988, Balducci ed altri,
RV 239073; sez. 3^, 23.11.2006 n. 41621).
Nel caso che ci occupa, il giudice di merito, sulla scorta dei rilievi eseguiti dalla
Polizia Giudiziaria (che ha provato direttamente il funzionamento del gioco) e
confermati in dibattimento, ha riscontrato che l’apparecchio, dichiarato illegale dai
Monopoli di Stato, sito all’interno del locale pubblico gestito dall’imputata, previa
introduzione di una moneta, consente di accedere al gioco elettronico attraverso un
semplice meccanismo a molla senza che l’abilità del giocatore abbia alcuna funzione
essendo assolutamente preponderante l’alea. Ha altresì rilevato che nell’apparecchio si
trovavano 55 euro e quindi ha accertato anche il requisito dell’effettivo utilizzo dello
stesso. Ancora, ha accertato in concreto l’esistenza del fine di lucro in considerazione
dell’entità della posta, che non è stata ritenuta irrilevante.

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qualunque specie, tiene un gioco di azzardo o lo agevola.

Trattasi, come si vede, di accertamenti in fatto motivati in modo congruo e
logicamente coerente, come tali insindacabili in questa sede.
Correttamente quindi è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui
all’art.718 cp
In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di
all’art. 4 comma 4 della legge 401/1989, con rinvio per la determinazione della pena in
ordine all’altro reato.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di all’art. 4 della
legge 401/1989 perché il fatto non costituisce reato con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Catanzaro per la determinazione della pena per il residuo reato;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15.10.2013.

P.Q.M.

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