Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44644 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44644 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica
e dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania
nel procedimento nei confronti di
Forzese Giuseppe, nato a Catania il 27/06/1935
Forzese Carmelina Daniela, nata a Catania il 22/11/1964
Forzese Giancarlo, nato a Catania il 03/04/1974
Forzese Domenico, nato a Catania il 01/01/1960
Forzese Marco Lucio, nato a Catania il 27/03/1963

avverso la sentenza in data 27/10/2012 del G.I.P. del Tribunale di Modica

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 02/10/2013

1. Il G.I.P. del Tribunale di Modica, richiesto della emissione di decreto
penale di condanna nei confronti di Forzese Giuseppe, Forzese Carmelina
Daniela, Forzese Giancarlo, Forzese Domenico e Forzese Marco Lucio per il reato
di cui agli art. 110 c.p., 55 e 1161 del Codice della Navigazione, loro ascritto per
avere installato una casa mobile con recinzione in muratura in area ricadente
nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo senza la prescritta
autorizzazione, ha emesso sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.

del Codice della Navigazione, introdotte dall’art. 19 del D. Lgs. 9 maggio 2005 n.
96 e dall’art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2006 n. 51, la norma non contiene più il
riferimento agli art. 55, 714 e 716 dello stesso Codice, ed agli obblighi previsti
da tali disposizioni di legge, con la conseguenza che la mancata richiesta della
autorizzazione all’amministrazione competente per il demanio marittimo non
integra più la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 1161.

2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Modica ed il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Catania.
Con analoghi motivi di impugnazione si denunciano violazione di legge e vizi
di motivazione della sentenza.
Si osserva, in sintesi, che il mancato riferimento dell’art. 1161 del Codice
della Navigazione alle prescrizioni contenute negli art. 55, 714 e 716 stesso
Codice non ha implicato il venir meno del disvalore penale della condotta
contestata, poiché la diversa formulazione della norma costituisce
esclusivamente espressione di una diversa tecnica legislativa, con la quale si è
inteso ampliare l’ambito delle condotte afferenti alla inosservanza degli obblighi
imposti nell’utilizzazione delle zone prossime al demanio sanzionate penalmente.
La nuova formulazione dell’art. 1161, infatti, punisce qualsiasi inosservanza
dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio
marittimo o agli aeroporti, tra i quali rientra l’obbligo di chiedere l’autorizzazione
ex art. 55 del Codice della Navigazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.
2. Stabiliva l’art. 1161, primo comma, del Codice della Navigazione, nella
formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall’art. 19, comma 2, del
D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96: “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del
demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna,

2

Il giudice di merito ha affermato che, a seguito delle modifiche dell’art. 1161

ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non
osserva le disposizioni di cui agii artt. 55, 714 e 716 è punito con l’arresto fino a
sei mesi o con l’ammenda fino a C 516, sempre che il fatto non costituisca un più
grave reato”.
A seguito della citata novella legislativa le parole “non osserva le disposizioni
di cui agli art. 55, 714 e 716” sono state sostituite con l’espressione “non
osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al
demanio marittimo o agli aeroporti”.

nella attuale formulazione, all’art. 55 del Codice della Navigazione, che impone
l’obbligo di chiedere l’autorizzazione del capo del compartimento per l’esecuzione
di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, ha comportato la
depenalizzazione della corrispondente violazione.
La tesi non può essere condivisa.
Scopo della novella è stato quello di rafforzare, ampliando il contenuto della
previsione normativa, la tutela dei vincoli posti a difesa del demanio marittimo
(ed aeroportuale) e non già di escludere dall’ambito sanzionatorio condotte di cui
è stato esteso l’ambito della configurabilità quale illecito penale.
La novella legislativa, infatti, con riferimento alla questione di cui ci si
occupa, ha sostituito la individuazione di specifici vincoli indicati nella norma
nella sua precedente formulazione (necessità di autorizzazione per la
realizzazione di nuove opere – art. 55; abbattimento di ostacoli ed eliminazione
di pericoli – art. 714; inquinamento acustico – art. 715), con la più ampia
previsione di qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio.
Previsione che include necessariamente quelli già espressamente stabiliti
dallo stesso Codice della Navigazione, tra i quali l’obbligo della preventiva
autorizzazione per la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto del
demanio marittimo.
Del tutto illogica risulta inoltre l’affermazione della sentenza, secondo la
quale l’art. 55, primo comma, del Codice della Navigazione non assoggetta la
proprietà privata ad alcun vincolo di inedificabilità, contemplando esclusivamente
la necessità di una preventiva autorizzazione in base ad un procedimento non
dissimile da quello correlato al rilascio del permesso di costruire.
E’ evidente, infatti, che l’esigenza di tutela del demanio marittimo,
finalizzata ad impedire che la realizzazione di opere nella fascia di rispetto possa
interferire con l’utilizzazione della zona demaniale che l’autorità marittima ha
programmato o intende programmare, sottoponendone ad autorizzazione
l’esecuzione, prescinde dall’imposizione di un generale vincolo di inedificabilità.
Neppure appare conferente il riferimento della sentenza alla disciplina del diritto

3

Sostiene, quindi, il giudice di merito che il mancato riferimento della norma,

di costruire, che risponde alla tutela di interessi di natura diversa e la cui
violazione è anche essa sanzionata penalmente.
Peraltro, il diverso ambito di operatività della disciplina dei beni demaniali e
della normativa urbanistico-edilizia è resa evidente dalla stessa previsione
dell’art. 55, comma terzo, del Codice della Navigazione, che esclude la necessità
della preventiva autorizzazione allorché le nuove costruzioni sono previste in
piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima.
Né può affermarsi, infine, che l’art. 55 del Codice della Navigazione già

preventiva autorizzazione per l’esecuzione di nuove opere mediante il rinvio,
contenuto nel quarto comma dell’articolo, al procedimento sanzionatorio di cui
all’art. 54 stesso codice.
La sanzione della rimessione in pristino a spese dell’interessato prevista
dalla norma da ultimo citata, infatti, segue l’ulteriore comportamento omissivo
del contravventore, dell’inottemperanza all’ingiunzione emessa dal capo del
compartimento di analogo contenuto, e non punisce direttamente l’inosservanza
dell’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione imposto dall’art. 55.
Peraltro, anche l’arbitraria occupazione del demanio marittimo trova la sua
sanzione diretta nella previsione dell’art. 1161 Codice della Navigazione, mentre
l’art. 54 del Codice disciplina il procedimento di autotutela conseguente alla
violazione.
Pertanto, anche a seguito della eliminazione, nell’art. 1161, primo comma,
del Codice della Navigazione, del riferimento all’art. 55 stesso Codice, la
realizzazione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo
senza l’autorizzazione del capo del compartimento è previsto dalla legge come
reato ai sensi della disposizione citata.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un
nuovo esame che tenga conto dell’enunciato principio di diritto; rinvio che va
disposto al Tribunale di Ragusa, tenuto conto della intervenuta soppressione del
Tribunale di Modica disposta con D. Lgs. n. 155 del 07/09/2012.

P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa.
Così deciso il 02/10/2013

prevede un sistema sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di chiedere la

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