Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44639 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44639 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Livello Serafina, nata a Torre Annunziata il 24/09/1991

avverso l’ordinanza del 30/04/2013 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art.
322 cod. proc. pen., confermava il decreto del 18/03/2013 con il quale il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto, a
norma dell’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del
1992, l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo di un bar

Data Udienza: 31/10/2013

gestito da Serafina Livello, sottoposta ad indagini in relazione al reato previsto
dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevava il Tribunale come il provvedimento genetico del sequestro dovesse
essere confermato in quanto la Livello era risultata intestataria di beni dal valore
sproporzionato rispetto ai redditi dalla stessa dichiarati nel periodo dal 1993 al
2011, pari a zero, ed alle sue capacità economiche, che erano risultate nulle; e
come, pertanto, in mancanza di idonea documentazione capace di dimostrare la
provenienza lecita del denaro impiegato per l’acquisto della gestione di quei beni,

frutto di una illecita accumulazione patrimoniale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Livello, con atto sottoscritto
personalmente, la quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale
del riesame confermato il decreto di sequestro preventivo senza adeguatamente
considerare la documentazione prodotta dalla difesa, atta a provare che la
prevenuta aveva acquistato la titolarità di quel bar, il cui valore peraltro non era
stata determinato, impegnandosi a pagare delle cambiali mensili, cosa che aveva
regolarmente fatto, durante i sette mesi di apertura dell’esercizio commerciale,
con gli incassi di gestione del locale.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile perchè presentato per fare
valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua
impugnazione, il vizio di omessa motivazione della decisione gravata, non
avendo, in realtà, prospettato alcuna effettiva contraddizione logica, intesa come
implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di
inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le
conclusioni; né essendo stata lamentata una incompleta descrizione degli
elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati
informativi desumibili dalle carte del procedimento.
La ricorrente, invero, si è limitata a criticare il significato che il Tribunale del
riesame di Torre Annunziata aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite
durante le indagini. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre
una mancanza di motivazione ovvero un ‘travisamento delle prove’, vale a dire
una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed
il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica
dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi
di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile
rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta
2

dovesse operare la presunzione di legge che vuole che la relativa titolarità sia il

dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale
nell’ambito di una motivazione logicamente completa ed esauriente.
La motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata possiede, infatti, una
stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi
di manifesta illogicità, peraltro non denunciabili, ex art. 325 cod. proc. pen., con
il ricorso per cassazione avverso un provvedimento in materia di una misura

cautelare reale: avendo il Tribunale analiticamente spiegato come la operatività
della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale fissata dal citato art. 12

detenzione illegale di sostanza stupefacente, era risultata, con riferimento agli
anni precedenti, del tutto priva di qualsivoglia capacità reddituale e non aveva
svolto alcuna attività lavorativa o altra attività economica, dunque non aveva
avuto alcuna disponibilità lecita e, ciò nonostante, nel settembre del 2012 aveva
acquistato, con atto notarile, un’azienda per la gestione di un bar, compresi
avviamento, merci, attrezzature e beni vari; situazione rispetto alla quale nessun
valore correttamente il Tribunale ha reputato di poter attribuire alla
documentazione informale prodotta dalla difesa, concernente gli incassi della
gestione di quel bar, in quanto redatta a mano su un registro contabile privo di
qualsivoglia autenticità; non potendo neppure essere valorizzata altra
documentazione, esibita in fotocopia, riferibile ad un familiare della Livello, né gli
atti di concessione da questa ricevuti che avrebbe dovuto permetterle una futura
gestione di apparecchiature per giochi e scommesse (v. pagg. 2-4 ord. impugn.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento in favore
dell’erario delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo
indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 31/10/2013

sexies fosse giustificata dal fatto che la Livello, indagata per più reati di

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