Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44638 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44638 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Tosto Giuseppe, nato ad Acireale il 27/11/1944

avverso l’ordinanza del 14/03/2013 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catania, decidendo in
sede di esecuzione, rigettava una richiesta, avanzata da Giuseppe Tosto, di
revoca del sequestro preventivo cui risultava sottoposto l’immobile sito in
Acireale, alla via Lombardia n. 41, di proprietà del Tosto, già soggetto
all’applicazione di quella misura cautelare reale disposta nel procedimento penale

Data Udienza: 31/10/2013

nel quale al prevenuto era stato contestato il reato di cui all’art. 44 let. B) d.P.R.
n. 380 del 2001, per avere realizzato, fino al 02/10/2004, lavori edili senza il
permesso di costruire.
Rilevava la Corte di appello come il sequestro dovesse essere mantenuto in
quanto il procedimento penale a carico del Tosto si era concluso con la pronuncia
della sentenza del 05/05/2011 con la quale la Cassazione aveva annullato senza
rinvio il provvedimento impugnato con riferimento ai reati edilizi per essersi gli

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso straordinario il Tosto, con atto
sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti motivi, si è
doluto della violazione di legge, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 323 cod.
proc. pen., e del vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente rigettato la
richiesta di revoca del sequestro preventivo, nonostante i giudici di merito non
avessero disposto alcuna confisca, né un siffatto provvedimento ablatorio
sarebbe stato dottabile in sede esecutiva, essendo stata l’imputato prosciolto dal
reato per il quale la misura cautelare era stata disposta.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
L’art. 323, comma 1, cod. proc. pen. prevede che con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè soggetta a impugnazione,
il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro preventivo siano restituite a
chi ne abbia diritto, quando non deve esserne disposta la confisca obbligatoria. A
norma dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., provvede il giudice
dell’esecuzione laddove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione.
Nel caso di specie l’immobile abusivo di proprietà dell’odierno ricorrente
doveva essere dissequestrato e restituito al prevenuto già con la sentenza di
proscioglimento per intervenuta estinzione del relativo reato edilizio di cui all’art.
44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto tale disposizione stabilisce che il
giudice penale possa ordinare solamente la demolizione dell’immobile in caso di
emissione di una sentenza di condanna (in questo senso v., tra le tante, Sez. 3,
n. 756/11 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154); ed essendo la confisca
obbligatoria prevista dalla normativa in esame esclusivamente per gli immobili
interessati da lottizzazione abusiva, anche se il relativo illecito sia dichiarato
prescritto (così, da ultimo, Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv.
255112); non potendo neppure essere ordinato il provvedimento ablatorio in
base all’art. 240 cod. pen. per mancanza dei relativi presupposti applicativi.

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stessi estinti per prescrizione.

4. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio con
l’adozione, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di ogni
conseguente provvedimento necessario, già adottabile in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione
dell’immobile già in sequestro all’avente diritto.

Così deciso il 31/10/2013

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