Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44634 del 31/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44634 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Sinisi Pasquale, nato a Gravina di Puglia il 28/12/1967

avverso la sentenza del 20/12/2012 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la
pronuncia di primo grado del 20/01/2012 con la quale il Tribunale della stessa
città aveva condannato Pasquale Sinisi alla pena di giustizia in relazione ai reati
di agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.p.R. n. 309 del 1990 (capo a)
dell’imputazione), 61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo b), per avere, in Gravina di
Puglia, venduto in più occasioni a Michele Cirillo sostanza stupefacente del tipo

Data Udienza: 31/10/2013

eroina di vario quantitativo e, da ultimo il 12/11/2011, ceduto allo stesso gr. 6,5
di quella droga al prezzo di 100 euro; nonché per essersi opposto, nella
medesima circostanza, alle operazioni di arresto dei carabinieri della stazione del
luogo, minacciando gli stessi, ed in particolare l’app. Luca Di Muro ed il car.
Francesco Falvella che stavano procedendo al suo arresto, profferendo al loro
indirizzo varie frasi minatorie.
Rilevava la Corte di appello come fosse corretta la decisione del primo giudice
di non ammettere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame del

sollecitazioni della difesa ad una riapertura della rinnovazione dibattimentale in
appello; e come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza
dell’imputato in ordine ad entrambi i delitti contestati, non inficiando la valenza
dimostrativa dei dati acquisiti le critiche e le censure che erano state formulate
dalla difesa del Sinisi.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Sinisi, con atto sottoscritto dal
suo difensore avv. Gioacchino Carone, il quale ha dedotto i seguenti quattro
motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen., e
vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso
sia le doglianze difensive in ordine alla mancata possibilità, nel giudizio di primo
grado, di richiedere l’assunzione di prove assolutamente necessarie per la
ricostruzione di tempo e di luogo dell’osservazione dei fatti de quibus compiuta
dalla polizia giudiziaria, che la sollecitazione, formulata dalla difesa in secondo
grado, ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata
all’acquisizione degli stessi dati informativi mancanti.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 438, comma 5, 442, 178 e 180
cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice di prime cure
erroneamente rigettato la richiesta difensiva di ammissione del giudizio
abbreviato condizionato dall’ascolto del teste Cirillo a chiarimento dei dettagli
della vicenda che lo aveva visto protagonista.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 192 cod. proc.
pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato
l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di resistenza a
pubblico ufficiale, benché le carte del processo avessero comprovato che le
minacce, asseritamente rivolte dal Sinisi a due militari, erano state profferite
quando oramai i carabinieri avevano eseguito il suo arresto.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192
cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato
2

y

teste Cirillo e come non vi fossero state le condizioni per dare seguito alle

l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di spaccio di eroina
in favore del Cirillo, nonostante la contraddittorietà delle deposizioni rese da
quest’ultimo e che le prove a disposizione non avessero affatto chiarito le
perplessità circa l’impossibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di osservare la
scena di cessione della droga che essi avevano poi riferito al Sinisi.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

doglianza riguardante la violazione dei diritti di difesa verificatasi nel giudizio di
primo grado, per avere il Tribunale impedito al patrocinatore dell’imputato di
formulare una richiesta di prova a mente dell’art. 507 cod. proc. pen., è
inammissibile perché avente ad oggetto un’asserita violazione di legge non
dedotta con l’atto di appello, con il quale l’imputato si era doluto solamente della
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in secondo grado.
L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come
causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di
questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale
si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del
provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto
alla cognizione del giudice di appello.
Per ciò che concerne, invece, la prospettata violazione dell’art. 603 cod. proc.
pen., va detto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio
d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo
grado (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere
prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606.
(così, da ultimo, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, P.G. e De Carlo e altri, Rv.
240995).
Alla luce di tale principio va esclusa in radice la configurabilità di alcuna
violazione di legge, mentre la doglianza relativa al prospettato vizio di
motivazione è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello di Bari,
con motivazione congrua e priva di lacune o carenza di logicità – dunque non
sindacabile in questa sede – ha convincentemente spiegato come non vi fosse
alcuna ragione per dubitare delle precise indicazioni fornite dai due agenti di
polizia giudiziaria che, da una certa distanza, ma con visuale aperta e libera,
avevano osservato il Sinisi che stava cedendo al Cirillo un piccolo involucro in
plastica bianca che, poco dopo lasciato cadere dal cessionario che, alla vista dei

3

3.1. Quanto al primo motivo, va innanzitutto rilevato come la specifica

carabinieri, aveva cercato di fuggire, e recuperato dai militari, si era scoperto
essere la confezione di eroina che il Cirillo aveva ammesso di avere poco prima
comprato dall’odierno ricorrente; e come, in conseguenza, non fossero
assolutamente necessari gli ulteriori accertamenti probatori sollecitati in appello
dal difensore dell’imputato, perché diretti a verificare (peraltro con una richiesta
meramente esplorativa) se il Sinisi non si trovasse in quel momento in altro
luogo e quale fosse esattamente il luogo (una casa privata) dove i due agenti di
polizia si erano nascosti per osservare la scena a distanza, dato che gli stessi

ragioni di sicurezza, senza che tanto avesse minimamente inficiato la loro
credibilità (v. pag. 2-3 sent. impugn.).

3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta
integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli
elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente
alla valorizzazione degli elementi favorevoli all’impostazione difensiva: principio
che è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la richiesta di
integrazione probatoria era volta a confermare l’assunto difensivo attraverso una
nuova escussione di un testimone, che già aveva reso un’esauriente deposizione
su tutti gli aspetti della vicenda (Sez. 2, n. 19645 del 08/04/2008, Petocchi, Rv.
240407; conf., in precedenza, Sez. 6, n. 25713 del 08/04/2003, Bonasera, Rv.
225678; e, in seguito, Sez. 1, n. 29669 del 25/03/2010, Cat Berro, Rv. 248185).
Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto buon governo, confermando la
correttezza della decisione del Giudice di prime cure che aveva rigettato una
richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionata al riascolto del teste Cirillo,
che era stato già escusso in ordine a tutti dettagli della vicenda oggetto del
processo, senza che l’istante avesse neppure precisato su quali circostanze
aggiuntive o integrative il teste avrebbe dovuto essere sentito per consentire al
giudice di verificarne la necessità ai fini della decisione (v. pag. 3 sent. impugn.).

3.3. Il terzo ed il quarto motivo, sostanzialmente di analogo tenore, sono
inammissibili perchè diretti a fare valere ragioni diverse da quelle consentite
dalla legge.
Il ricorrente, infatti, anziché palesare reali vizi di manifesta illogicità o un
effettivo travisamento della prova, inteso come contrasto tra quanto asserito in
sentenza e quanto risultante obiettivamente da altri atti del processo, si è
4

avevano già chiarito di preferire non indicare quell’abitazione, per evidenti

limitato a muovere contro il provvedimento impugnato censure di fatto, in
pratica sollecitando questa Corte ad una inammissibile ricostruzione della
vicenda de qua alternativa a quella privilegiata dai Giudici di merito: i quali, con
un apparato argomentativo completo e privo di vizi di logicità, avevano
puntualizzato come la responsabilità del Sinisi in ordine al delitto di cui agli artt.
337 cod. pen. fosse stata comprovata dal fatto che le gravi frasi intimidatorie
erano state rivolte dall’imputato all’indirizzo dei due carabinieri proprio mentre
questi stavano procedendo all’arresto e, perciò, mentre erano nell’esercizio delle

sent. impugn.); e come la responsabilità del prevenuto in relazione al delitto di
detenzione e spaccio di droga, fosse stata riscontrata dalle precise indicazioni
offerte dai carabinieri operanti, i quali avevano registrato a distanza l’episodio di
cessione dello stupefacente, e dalle credibili dichiarazioni accusatorie del Cirillo il
quale, nonostante un maldestro tentativo di modificare la sua precedente
versione accusatoria, aveva ammesso i aver acquistato quella sostanza proprio
dal Sinisi, con affermazioni che avevano trovato inequivoca conferma nel
ritrovamento della confezione di plastica, contenente i 6,5 grammi di eroina, che
il Cirillo aveva buttato per terra nel mentre si era dato alla fuga, e nella scoperta,
indosso all’imputato della somma di 100 euro, che il cessionario della droga
aveva riconosciuto di avere consegnato immediatamente prima al venditore
quale corrispettivo per il pacchettino ricevuto (v. pagg. 4-5 sent. impugn.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 31/10/2013

loro funzioni e stavano compiendo un atto doveroso del loro ufficio (v. pagg. 3-4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA