Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44634 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44634 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

DEPOSMIA !N CANCELLERA

sul ricorso proposto da:
QUERULO Domenico, nato a Catania il 4 dicembre 1980;

IL

-6 NOV 2015

avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 20 novembre 2014

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco
SALZANO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 24/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Querulo Domenico, imputato del reato di cui agli artt. 73 e 74 del dPR n.
309 del 1990 e già condannato per tali reati, con sentenza del Tribunale di
Catania, confermata dalla Corte di appello della medesima città, alla pena di
anni 11 e mesi 4 di reclusione, ha chiesto, con istanza del 27 maggio 2014,
rivolta alla Corte di appello di Catania, la revoca della misura cautelare
carceraria a lui applicata con ordinanza del Gip del Tribunale etneo del 9 aprile

domiciliari, con il presidio del controllo elettronico.
La Corte di appello, con ordinanza del 9 giugno 2014, richiamando anche
una precedente sua ordinanza del 12 agosto 2013, rigettava l’istanza
affermando che gli elementi addotti dal ricorrente non erano tali da far
ritenere la cessazione ovvero l’attenuazione delle esigenze cautelari.
Ha interposto appello di fronte al Tribunale di Catania ai sensi dell’art. 310
cod. proc. pen., avverso il detto provvedimento il Querulo, deducendo la
omessa risposta alle doglianze difensive formulate in sede di ricorso ed alla
richiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico,
nonché la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare
concretamente applicata.
Avendo il Tribunale di Catania, con provvedimento del 20 novembre 2014
ritenuto infondato l’appello, a seguito della puntuale contestazione degli
argomenti difensivi svolti dal Querulo, questi, con atto del 18 dicembre 2014
proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.
Il ricorso era sostanzialmente articolato in base a due motivi: secondo il
primo la ordinanza era carente di motivazione in ordine alla permanenza delle
esigenze cautelari; il ricorrente, infatti, aveva fatto rilevare la ammissione da
parte sua dei suoi errori nonché l’avvenuta maturazione della volontà di
cambiare condotta di vita; tali dati, sintomatici dell’avvenuta resipiscenza, non
erano stati affatto considerati dal Tribunale; col secondo ci si lagnava del fatto
che il Tribunale non avesse motivato sulla possibilità di disporre gli arresti
donniciliari con il presidio del braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendone risultati manifestamente infondati ì motivo posto a
suo fondamento, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Col primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente lamenta il fatto
che il Tribunale di Catania, adito in qualità di giudice del gravame dei
provvedimenti cautelari, avrebbe motivato il proprio provvedimento in maniera
omissiva, contraddittoria ed illogica in ordine alla perdurante sussistenza delle

2011, ovvero, in subordine, la sua sostituzione con quella degli arresti

esigenze cautelari tali da giustificare la permanenza della misura custodiale in

atto.
L’assunto è privo di pregio.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, il Tribunale di
Catania ha specificamente analizzato i singoli elementi allegati dal ricorrente

come sintomatici dell’avvenuta cessazione delle esigenze cautelari,
riscontrando, con argomentazioni complete e logicamente del tutto plausibili, la

congruamente osservato come non sia indicativa di un’intenzione di mutamento
di stile di vita la recisione dei collegamenti con gli ambienti della malavita
avvenuta durante lo stato di detenzione coattiva; si tratta, infatti, di uno degli
effetti della applicazione della misura in questione auspicati dall’ordinamento

ove si consideri che una delle finalità della custodia cautelare, in particolare con
riferimento alle imputazioni connesse ai reati associativi (quale contestato al

Querulo), è proprio quella di impedire, per effetto della segregazione
carceraria, la permanenza del vincolo associativo fra i diversi sodali, risultando
in tal modo maggiormente preservate le esigenze cautelari che sono poste alla

base della adozione della misura stessa.
Parimenti il Tribunale ha rilevato la mancanza di significatività in relazione
al dichiarato affievolimento delle esigenze cautelari di talune scelte personali
del prevenuto, quale quella di contrarre matrimonio, trattandosi di atto del

tutto neutro rispetto alla maggiore o minore propensione dell’individuo a violare
la legge anche penale.
Ancora

ampiamente ed in maniera condivisibile è argomentata la

motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla irrilevanza sintomatica sia
del tempo trascorso dal momento della commissione degli illeciti realizzati,
dovendo, semmai, tale dato, per svolgere un ruolo effettivo in relazione alla
valutazione della costante esigenza di tutela cautelare, essere corroborato da
ben altri elementi significativi, che nella presente fattispecie non risultano
essere stati dedotti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 dicembre 2013,
n. 49453), sia della durata della custodia cautelare già sofferta, posto che,
come più volte rilevato da questa Corte ai fini della sostituzione della misura
della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e
comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento

rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei
termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere
considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi
dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Corte di cassazione, Sezione
penale, 6 giugno 2013, n. 24897).

3

I

loro irrilevanza ai fini del mutamento del quadro cautelare; in particolare ha

Egualmente privo di pregio è il motivo di doglianza avente ad oggetto la
mancata espressione di una motivata ragione per la quale neppure poteva
essere accolta la richiesta subordinata di modificazione della misura custodiale
con quella della detenzione domiciliare con l’applicazione del cosiddetto
braccialetto elettronico.
Va, al riguardo, ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte secondo
la quale la misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione

dell’indagato non si caratterizza per essere un’autonoma misura cautelare ma è
solamente una specifica modalità di applicazione della misura degli arresti
domiciliari (Corte di cassazione, Sezione II, 16 febbraio 2015, n. 6505).
Da ciò deriva che, laddove il giudice della cautela rilevi che, per effetto
dell’invariato quadro cautelare, la misura custodiale intramuraria si riveli essere
la sola adeguata alla tutela delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., non
vi è a carico del medesimo giudice alcun onere motivazionale per valutare se
l’eventuale applicazione dei mezzi di controllo elettronico potrebbe rendere o
meno idonea anche la più blanda misura della custodia domiciliare, sicché non
può dirsi omissiva la ordinanza che non prenda posizione alcuna sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Querulo
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00,
equitativamente determinata nella predetta misura, in favore della Cassa delle
ammende.
Visto l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. copia del presente
provvedimento deve essere trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario ove
il Querulo è ristretto per quanto di competenza.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il’residente

dell’utilizzo del mezzo elettronico di controllo degli eventuali spostamenti

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