Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44630 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44630 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FAGA DONATO, nato a Itri il 26/03/1975
contro la sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 18/05/2012
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
– udito il difensore avv. A. Di Biagio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Ritenuto in fatto
Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza emessa il 10 dicembre 2011, con cui il Tribunale di
Teramo aveva condannato Donato Faga alla pena di quattro anni di reclusione e
18.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 1-bis, dpr 309/90,
per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione, allo scopo di cessione a
terzi, 120 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina in due involucri contenuti
in una busta di plastica riposta sul balcone, nonché 1,6 grammi di marijuana
posti sul tavolo di cucina e 1,5 grammi di cocaina riposti nella tasca dei
pantaloni.
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Data Udienza: 17/10/2013
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2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, e
deduce:
a) violazione dell’art. 125.3 c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione,
nonché vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all’affermazione
di responsabilità penale;
b) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 73.5
dpr 309/1990;
c) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 62-bis
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in censure alla valutazione di
fatto operata dai giudici di merito, resa in sentenza con motivazione
giuridicamente corretta e indenne da mancanze o da vizi logici. Con plausibile
motivazione, non sindacabile in questa sede, il Tribunale e la Corte territoriale
hanno escluso che le diverse sostanze stupefacenti detenute fossero destinate
all’esclusivo uso personale del Faga, sulla base del dato quantitativo delle
predette sostanze (atte alla preparazione di 265 dosi di cocaina e 160 di
marijuana), delle modalità di conservazione delle stesse, dall’assenza di fonti di
reddito da parte dell’imputato idonee a giustificare l’acquisto di tali quantità per
scorta personale.
2. Infondata è la censura al diniego dell’attenuante del fatto lieve (prevista
dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90), avendo i giudici
adeguatamente motivato sulla base del dato quantitativo e
qualitativo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.
U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
3. Sul terzo motivo, va rilevato che, a fronte di una motivazione sommaria e
generica del giudice di primo grado, l’appellante aveva specificamente
evidenziato che la condizione abituale di assuntore di sostanze stupefacenti
dell’imputato e la non particolare gravità dei fatti contestati, unitamente
all’assenza di episodi di cessione a terzi, giustificavano l’applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 62-bis c.p.
Il giudice di appello, senza prendere in esame le ragioni addotte
dall’appellante, ha fondato il diniego di applicazione dell’art. 62-bis c.p. sulla
mancanza di collaborazione da parte dell’imputato.
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c. p.
Il fatto che la collaborazione dell’imputato, anche fuori della specifiche ed
espresse previsioni legislative (per es., il comma 7 dell’art. 73 d.P.R. 309/90),
sia situazione idonea al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
non implica il contrario, ossia che la condotta “non collaborativa” dell’imputato
sia di per sé ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Mentre è del tutto ovvio che il giudice possa valutare, ai fini del
riconoscimento delle attenuanti generiche, un fatto positivo dell’imputato (la
condotta di collaborazione), non è vero il reciproco, ossia che possa fondarsi il
mancanza di collaborazione, che costituisce espressione di scelte difensive di per
sè non valutabili, siccome riconducibili all’esercizio del diritto di difesa.
4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente a quest’ultimo punto,
con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, sulla
base del principio di diritto sopra enunciato e tenendo conto che le circostanze
attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non
preventivabili situazioni che incidono sull’apprezzamento della “quantità” del
reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più
congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in
cui i fatto commesso integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista
dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (per es. la quantità non rilevante
di sostanza stupefacente detenuta e la condizione di tossicodipendente) richiede
un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub
art. 27 comma terzo Cost., di cui la “congruità” costituisce elemento essenziale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 62 bis alla
specie e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
diniego delle circostanze attenuanti generiche sull’assenza di un fatto positivo, la