Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44627 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44627 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

3/5/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/4/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna disponeva l’applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Chionna Cosimo in ordine ai reati di cui
agli artt. a) 110, 56 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 110, 582, 585, 576
n. 1, 61 n. 2 cod. pen. c) 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4, e 7 legge n. 895 del
1967.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1

Data Udienza: 15/10/2013

1.2.

Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, respingeva l’istanza

proposta, confermando l’ordinanza impugnata.

2.

Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di

fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con
riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

applicata previsto dall’art. 275 cod. proc. pen.
2.3. In data 24.9.2013 perveniva da parte dell’imputato rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia
da parte della ricorrente.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al
pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C 500,00.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di C 500,00.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

2.2. violazione di legge in relazione al principio di adeguatezza della misura

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