Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44625 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44625 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALOSI CARMELO N. IL 22/11/1989
avverso l’ordinanza n. 246/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
16/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 12/07/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore avv.Salvatore Pappalardo che ha concluso per l’accoglimento del

Osserva

Con ordinanza del 9.2.2012, la Corte d’Appello di Catania dispose nei
confronti di Aloìsi Carmelo la sospensione dei termini delle misure cautelari
applicate.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, e il Tribunale
del Riesame di Catania, con ordinanza del 16.6.2012, confermava il
provvedimento, rilevando che Aloisi risponde unitamente ad altri imputati
del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, di sei estorsione
aggravate e continuate, che i reati rientrano tra quelli indicati dall’art.407,
co.2 lett.a c.p.p., che il dibattimento appare complesso per il numero degli
imputati (quindici) per il numero e diversità di capi di imputazione, nonché
per le numerose questioni sollevate dai difensori negli atti d’appello.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la
violazione dell’art.606, co.1, lett.c) e) c.p.p. in relazione agli artt.304 c.p.p. e
13 Cost. per inosservanza di norma processuale e mancanza e/ o illogicità
della motivazione. L’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare il
provvedimento oggetto di impugnazione, e ha erroneamente applicato le
norme processuali di cui agli artt.304, 2° e 3° co. c.p.p. e 13 Cost., ritenendo
che nel caso devoluto alla sua cognizione il giudice a quo avesse
correttamente accolto la richiesta di sospensione dei termini, non
sussistendone le condizioni essendosi il giudizio di primo grado svolto con il
rito abbreviato, non avendo gli appellanti richiesto la rinnovazione del

ricorso, e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

dibattimento, ed essendosi infatti concluso il giudizio d’appello dopo due
sole udienze.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
disciplinata dall’art.304 co.2 c.p.p. è adottata su richiesta del pubblico
ministero a seguito dell’accertata verifica della duplice condizione, costituita
dal tipo di accusa formulata, relativa ai reati indicati dall’art.407 co.2 lett.a
c.p.p. e dalla particolare complessità del dibattimento. I reati di cui al
procedimento in questione sono indicati dall’art.407 co.2 lett.a c.p.p. e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – il provvedimento di
sospensione può essere adottato in ogni momento in cui se ne ravvisi la
necessità (v.Cass.Sez.II, sent.n.191/1997, Rv.207838), sulla scorta di fatti
concreti e specifici relativi alla situazione processuale quale emerge dalla
valutazione degli atti processuali a disposizione del giudice (v.Cass.Sez.I,
sent.n.1192/1996, Rv.204522), e che ben può essere desunta dall’elevato
numero di imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle
questioni sollevate dai difensori, e ciò indipendentemente da un
provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado
d’appello (v .Cass.Sez.II, sent.n.29395/ 2012 Rv.253327).
A fronte poi di una motivazione ampia e puntuale dell’ordinanza
impugnata, la doglianza si sostanzia in una mera valutazione “ex post”,
mentre la definizione di complessità del dibattimento indicata dal’art.304,
co.2 c.p.p. è chiaramente valutazione assunta “ex ante” in previsione di un
futuro accadimento, la complessità del processo che può determinarne la
durata anomala (v.Cass.Sez.V, sent.n.1284/ 1995, Rv.201764).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente

2

decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, jomma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così

rato, in camera di consiglio il 12.7.2013

P.Q.M.

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