Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44617 del 18/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44617 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCIARACINA ANDREA N. IL 07/04/1962
avverso l’ordinanza n. 849/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 18/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza
di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della
giustizia, in data 22 gennaio 2014, di prorogata applicazione del regime
differenziato, di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., nei confronti di Manciaracina
Andrea, detenuto in espiazione di condanna alla pena dell’ergastolo per
associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, sequestro

di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo il 14 giugno 2011.
Il Tribunale ha ritenuto attuale il pericolo di collegamenti del reclamante
con la criminalità organizzata, sulla premessa della tendenziale
indissolubilità del patto associativo criminoso, salva esplicita rottura
mediante scelta collaborativa o dissociazione, non attuata nel caso di
specie, e in considerazione degli elementi emergenti dai precedenti penali e
giudiziari dell’interessato e dalle notizie fornite dagli uffici investigativi
qualificati: DDA (Direzione distrettuale antimafia) di Palermo e DNA
(Direzione nazionale antimafia), Comando generale dell’Arma dei carabinieri
e Ministero dell’Interno – Direzione centrale anticrimine.
Sono stati, in particolare, sottolineati: a) il profilo criminale del
Manciaracina, uomo d’onore inserito ai vertici della famiglia mafiosa di
Mazara del Vallo, reggente il corrispondente mandamento fino al suo
arresto, avvenuto nel 2003 dopo undici anni di latitanza, allorché fu
sorpreso in compagnia di altro capo mafia, Bonafede Natale, reggente della
“famiglia” di Marsala: l’importanza del Manciaracina sarebbe aumentata
dopo il recente decesso del capo storico della “famiglia” di Mazara del Vallo,
Agate Mariano, del quale il ricorrente era stato luogotenente e killer di
fiducia, e l’attualità del pericolo di collegamenti tra il detenuto e i membri
della medesima associazione era testimoniata, secondo l’ordinanza, dai
tentativi già posti in essere dal Manciaracina per veicolare messaggi
all’esterno [tentativo di fare uscire dal carcere una Bibbia piena di
sottolineature e interpolazioni, attuato nel 2007; tentativo della madre di
fargli pervenire una missiva in cui trattava questioni attinenti alla “mesata”
ossia allo stipendio per far fronte alle esigenze del figlio detenuto, pari a
cinquemila euro; tentativo del detenuto di far giungere a Tutino Vittorio
(esponente di spicco del clan Brancaccio in odore di collaborazione) una
cartolina postale contenente frasi finalizzate a farlo desistere dall’eventuale
intento collaborativo]; b) la perdurante vitalità dell’organizzazione criminale
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di persona e violazione della legge sulle armi, sulla base di provvedimento

di appartenenza, emergente dalle operazioni di polizia e da recente
ordinanza di custodia cautelare in carcere del 4 dicembre 2013 nei confronti
di partecipanti a “Cosa Nostra”, senza tacere la perdurante latitanza di
Matteo Messina Denaro, massimo esponente del sodalizio criminale noto
come “Cosa Nostra”, di cui la “famiglia” di Mazara del Vallo costituisce una
delle molteplici articolazioni; c) la mancanza di elementi indicativi di
autentica dissociazione del Manciaracina dalla sua militanza criminale e di
acquisizione dei valori della legalità: tra le risultanze del trattamento

nel febbraio 2012, per il tentativo del ricorrente di comunicare con altro
detenuto, tale Ganci, anch’egli sottoposto allo speciale regime penitenziario
di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ma appartenente ad altro gruppo di socialità,
oltre ad altra violazione disciplinare commessa nell’aprile 2010.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Manciaracina personalmente, il quale deduce la violazione dell’art. 41

bis

Ord. Pen. e il difetto di motivazione.
Non sussisterebbe attuale pericolo di collegamento del ricorrente con
presunti sodali all’esterno del carcere e gli elementi rappresentati dal
Tribunale a sostegno del rigetto del reclamo sarebbero generici e
congetturali, sicché la proroga del regime penitenziario differenziato
risulterebbe illegittima e immotivata.
In data 11 agosto 2014 il difensore del Manciaracina, avvocato Paolo
Paladino, ha depositato ulteriore ricorso avverso la medesima ordinanza,
lamentando che il Tribunale avrebbe ignorato le note difensive depositate
all’udienza camerale del 6 giugno 2014, di cui si sarebbe limitato
semplicemente a dare atto.
In esse si sottolineava la mancanza di attualità dei pretesi collegamenti
del detenuto con l’associazione criminale di pregressa appartenenza,
escludendosi anche l’attitudine del Manciaracina a mantenere tali rapporti.
Gli elementi richiamati dal Tribunale sarebbero tutti antecedenti il
decreto di proroga impugnato; l’ordinanza di custodia cautelare emessa nel
2013 non riguarderebbe il Manciaracina e neppure persone a lui collegate;
puramente congetturale sarebbe l’autorità criminale riconosciuta dagli
inquirenti al detenuto rispetto alla successione al defunto boss, Agate
Mariano; la restrizione dei diritti del detenuto, implicata dal regime
differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., esigerebbe una solida base
giustificativa, nel caso di specie palesemente assente e scadente in un
giudizio presuntivo; banali sarebbero le infrazioni disciplinari attribuite al
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penitenziario è evidenziata, in particolare, una grave infrazione disciplinare,

ricorrente e puramente ripetitivi gli altri episodi assunti a fondamento della
ritenuta tuttora attuale capacità di mantenere contatti con l’organizzazione
criminale “Cosa Nostra”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto, con atti separati, dal detenuto e dal suo difensore
risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e,

L’art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall’art. 2,
comma 25, lett.

d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i

provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono
prorogabili “per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (…), quando
risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione
criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.
L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal
comma 2-sexies [recentemente sostituito dall’art. 2, comma 25, lett. b), I.
n. 94 del 2009, cit.] del novellato art.

41-bis, a norma del quale il

Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede
alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d’appello, il
detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della
sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
(solo) “per violazione di legge”.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso,
oltre che all’inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e
processuale, all’inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il
filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga,
ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente
scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le
ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003,
Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203;
Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172).

2. Alla luce di questi principi, osserva la Corte che il ricorrente, pur
denunciando formalmente il vizio di violazione di legge per inosservanza

comunque, manifestamente infondati.

IA

dell’art.

41-bis Ord. Pen., sul presupposto dell’inesistenza di attuale

capacità del ricorrente di mantenere contatti con il gruppo camorristico di
appartenenza, tende in realtà a provocare una rivalutazione delle
circostanze di fatto, non consentita in sede di legittimità e, comunque,
lamenta violazioni di legge palesemente insussistenti.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, senza violare la legge penale, sottolineando l’attuale
operatività del sodalizio camorristico e, in esso, il ruolo di spicco assunto dal

logistica e militare), con la coerente affermazione, dunque, in assenza di
elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali,
dell’attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con
l’associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime
penitenziario ordinario.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è, dunque, esaustiva e
coerente, mentre i rilievi difensivi configurano censure non consentite nella
misura in cui postulano una rivisitazione del giudizio di merito in punto di
pericolosità e si rivelano manifestamente infondati laddove denunciano
violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione.
E, in proposito, va osservato che le note difensive di cui il ricorrente
lamenta l’omessa considerazione risultano, invece, non ignorate dal
Tribunale che ha esaminato gli elementi censurati dalla difesa siccome non
significativi, a suo avviso, di attuale pericolo di collegamenti esterni,
apprezzandoli invece, con giudizio non manifestamente illogico né
contraddittorio, come sintomatici della permanenza dell’attitudine del
detenuto a mantenere i suoi legami col contesto criminale di provenienza.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai
sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Panaro impegnato al suo servizio su molteplici fronti (gestione economica,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 18 marzo 2015.

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