Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44616 del 18/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44616 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTUGNO GAETANO N. IL 23/08/1974
avverso la sentenza n. 2696/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

RAI

Data Udienza: 18/09/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2013 la Corte di Appello di Brescia
confermava, quanto alla affermazione di penale responsabilità, la decisione ivi
impugnata, nei confronti di Fortugno Gaetano, riducendo l’entità della pena (per i
diversi fatti di reato riuniti dal vincolo della continuazione) ad anni due di
reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Fortugno Gaetano in data 3 novembre 2011 veniva trovato in possesso di due
armi comuni da sparo con matricola abrasa nonchè di 178 munizioni per arma

guerra.
In motivazione si esclude la possibilità di concedere le circostanze attenuanti
generiche in rapporto alla rilevante gravità del fatto ed al rilievo di un precedente
penale (sia pure di contenuta gravità), con valutazione di non incidenza a tal fine
delle parziali ammissioni operate (intervenute solo dopo aver sostenuto versione
altamente inverosimile).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Fortugno Gaetano, articolando distinti motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e
erronea applicazione della regola di valutazione della prova di cui all’art. 192
cod.proc.pen. .
La decisione si sarebbe basata su indizi non connotati dal carattere della gravità,
precisione e concordanza, specie in rapporto ai contenuti a discarico della
versione difensiva, ingiustamente sottovalutati.
Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale e violazione degli artt.
62 e 63 cod.proc.pen. .
La decisione, in chiave affermativa della responsabilità, non valorizza il
contributo ricostruttivo proveniente dall’imputato e finisce con aderire in modo
acritico alla versione fornita dagli agenti operanti.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione delle regole normative
di giudizio di cui agli artt. 530 e 533 cod.proc.pen.
Si ribadisce il contenuto dei primi due motivi e si rappresenta che, in ogni caso,
risultano violati i canoni valutativi posti a presidio della presunzione di non
colpevolezza. Non è stato inoltre valutato il comportamento collaborativo tenuto
dall’imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.

camune da sparo e una cartuccia classificata come munizione per arma da

Ed invero, quanto alla valutazione della condotta processuale e al diniego delle
circostanze attenuanti generiche sia il primo giudice che la Corte territoriale
hanno compiuto valutazione dell’apporto dell’imputato ritenendo di evidenziarne
le componenti utilitaristiche e l’assenza di un effettivo contributo ricostruttivo.
Trattasi di valutazioni in fatto, ampiamente motivate, non rivedibili nella
presente sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è
pertanto correttamente motivato a fronte dell’assenza di elementi positivi cui
ancorare una eventuale riduzione del trattamento sanzionatorio.

colpevolezza, date le convergenti risultanze istruttorie. Peraltro tale aspetto non
formava oggetto di alcuna doglianza in appello, essendo i motivi proposti in tal
sede orientati esclusivamente alla riduzione del trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 63.6 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Del tutto generica è la contestazione in punto di ricorrenza della prova di

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