Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44616 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44616 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELEDDA ANGELA N. IL 20/04/1969
avverso la sentenza n. 271/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 30/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
c e ha concluso per

Udito, pe a parta civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/07/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Enrico
Delehaye, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.6.2009, il Tribunale di Nuoro dichiarò Deledda
Angela responsabile dei reati di cui agli artt.81, 56, 610, 635 c.p., e unificati i
reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche
equivalenti – la condannò alla pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputata, e la Corte
d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del
30.5.2012, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo: 1) la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità e all’attendibilità delle
dichiarazioni della parte offesa. Per quanto riguarda il reato sub a), anche a
voler ritenere credibile la testimonianza del Belloi, la Corte ha omesso di
considerare che lo stesso ha ammesso di non aver capito se la Deledda gli
avesse detto di tornare a casa della stessa o a casa del Belloi; sarebbe poi
configurabile il reato di minaccia semplice e non quello di tentata violenza
privata posto che non è emerso che il Belloi si sia sentito intimorito dalla
telefonata in questione. I giudici di merito hanno confuso poi i vari momenti
spazio-temporali dei due episodi: il primo costituito dalla telefonata che il
Belloi avrebbe ricevuto dalla moglie e nel corso della quale la stessa gli
avrebbe imposto di tornare a casa; il secondo costituito dal danneggiamento
della Renault Clio parcheggiata nei pressi dell’abitazione del Belloi. Nessuna
prova del danneggiamento dell’autovettura, peraltro cointestata anche alla

1

Deledda. La parte offesa ha rimesso la querela, e la remissione è stata
accettata dall’imputata; 2) la violazione dell’art.606 lett.b) c.p.p. errata
interpretazione della legge penale in relazione alla determinazione della
pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia
non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna
delle due fattispecie, in quanto entrambi i reati hanno per comune oggetto la
produzione di uno stato di condizionamento psicologico della vittima, bensì
negli effetti prodotti. Nella violenza privata, infatti, al condizionamento del
soggetto passivo, reale o putativo (paura o apprensione immediatamente
speculari alla minaccia o perduranti dopo l’esaurirsi espressivo della stessa),
si giustappone la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un
contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto ovvero la
coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato.
La condotta criminosa, in tal caso, perpetua gli effetti dell’intimidazione, e
produce una concreta e specifica coercizione comportamentale della vittima,
vulnerandone la libertà di autodeterminazione (v., esattamente in termini,
Cass.Sez.VI, sent. n. 14/2008 Rv. 243185; v. altresì, tra le tante, Sez.V, sent. n.
15977/2005 Rv. 232129; Sez.V, sent. n. 2492/1991 Rv. 186479).
Tanto premesso, rileva il Collegio che Belloi Giovanni Graziano,
coniuge separato dell’imputata, in dibattimento ha riferito che, il 13.6.2005,
aveva subito il danneggiamento dell’autovettura Clio targata CB 425 RG
cointestata alla moglie e in suo possesso, e che, avendo ricevuto poco prima
una telefonata dalla Deledda (nel corso della quale la stessa gli aveva
ordinato di tornare immediatamente a casa, altrimenti gli avrebbe
danneggiato l’autovettura), aveva di conseguenza ritenuto il
danneggiamento in questione opera della moglie. Ha riferito altresì il Belloi

Motivi della decisione

che inizialmente non aveva ben compreso a quale abitazione la moglie avesse
inteso far riferimento; solo in un secondo tempo aveva capito che si trattava
dell’abitazione nella quale si era trasferito dopo la separazione. Comunque
era rientrato a casa dopo circa due ore, e in quell’occasione aveva potuto
constatare che l’autovettura in sosta nei pressi dell’abitazione presentava
tutte e quattro le ruote bucate (v.pag.2 della sentenza di primo grado).

al capo a) deve essere correttamente qualificato, così come richiesto dalla
difesa anche nei motivi d’appello, come minaccia ai sensi dell’art.612 co.1 c.p.
e non come tentata violenza privata, in quanto la minaccia, nel caso in
esame, non era in alcun modo idonea a costringere il destinatario a tenere,
contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente.
Il reato di minaccia, in quanto procedibile a querela, è estinto per
remissione della stessa da parte del Belloi in data 2.1.2007.
E’ pacifico poi che le parti fossero in regime di separazione; ai sensi
dell’art.649 co. 2 c.p. il reato di danneggiamento commesso nei confronti del
coniuge separato è procedibile a querela di parte. Anche il reato di cui al
capo b) è pertanto estinto per remissione di querela, accettata dalla Deledda.
Ai sensi dell’art.340 c.p.p., non essendo diversamente convenuto
nell’atto di remissione della querela e accettazione della remissione, le spese
del procedimento sono a carico della querelata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza perché est ti i reati (qualificata come
minaccia la tentata violenza privata) per interv nuta remissione di querela.
Spese come per legge.
Co

iberato, il 12.7.2013.

Tale essendo la ricostruzione dei fatti, appare evidente che il fatto di cui

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