Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44615 del 18/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44615 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLELLO FRANCESCO N. IL 07/09/1985
avverso la sentenza n. 714/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 18/09/2014

IN FAITO E 1N

Immo

1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2013 la Corte di Appello di Bari ha
confermato la decisione ivi impugnata, di condanna di Cariello Francesco alla
pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per la
detenzione e il porto di un’arma con matricola abrasa nonchè ricettazione della
medesima.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con personale

alla quantificazione della pena, descritta come ‘eccessiva’, nonchè alla esclusione
della ricorrenza di cause di non punibilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi
addotti, risultando la decisione espressamente motivata in rapporto alle modalità
di determinazione del trattamento sanzionatorio nonchè in riferimento
all’assenza di elementi positivi su cui poter fondare il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche; mentre l’ulteriore censura, oltre che affatto
generica, è manifestamente infondata, vertendo esclusivamente l’appello sulla
entità del trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Il P idente

sottoscrizione, Cariello Francesco, deducendo vizio di motivazione in riferimento

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